Corte di giustizia, Ordinanza C-493/22
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2023. — Armaprocure SRL contro Ministerul Apărării Naţionale e BlueSpace Technology SRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2009/81/CE – Articolo 55, paragrafo 4 – Articolo 57, paragrafo 2 – Interesse ad agire – Accesso alle procedure ricorso – Offerente escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva – Normativa nazionale che priva tale offerente dell’accesso a un mezzo di ricorso – Carenza di interesse ad agire. — Causa C-493/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha dichiarato che un offerente definitivamente escluso da una procedura di appalto nei settori difesa e sicurezza non può contestare il contratto concluso con l’aggiudicatario. Il principio deriva dal collegamento tra accesso ai rimedi giurisdizionali e persistenza dell’interesse ad agire previsto dalla direttiva 2009/81/CE, in linea con la direttiva 89/665/CEE. La definitività dell’esclusione fa venir meno la legittimazione a contestare la successiva aggiudicazione.
Rinvio pregiudiziale sugli appalti nei settori difesa e sicurezza: un offerente definitivamente escluso può impugnare il contratto stipulato con l’aggiudicatario?
La questione giuridica
Se l’articolo 55, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE ostino a una normativa o prassi nazionale che consenta a un offerente, la cui esclusione dalla procedura di appalto sia divenuta definitiva, di proporre un mezzo di ricorso avverso il contratto concluso con l’offerente aggiudicatario, nonostante la definitività della sua esclusione e la conseguente carenza di interesse ad agire.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, in materia di appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, l’articolo 55, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che un offerente la cui esclusione dalla procedura sia divenuta definitiva possa proporre un ricorso contro il contratto concluso con l’aggiudicatario. Il diritto a impugnare l’aggiudicazione presuppone infatti che l’esclusione non sia ancora definitiva; una volta che essa lo è, viene meno l’interesse ad agire anche contro il contratto stipulato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/81/CE
- Articolo 55, paragrafo 4, direttiva 2009/81/CE
- Articolo 56, paragrafo 3, direttiva 2009/81/CE
- Articolo 57, paragrafo 2, direttiva 2009/81/CE
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2009/81/CE
- Articolo 61 direttiva 2009/81/CE
- Direttiva 89/665/CEE
- Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2 bis, paragrafo 2, direttiva 89/665/CEE
- Decreto-legge rumeno n. 114/2011
- Legge rumena n. 101/2016
Rinvio pregiudiziale sull’accesso ai rimedi in caso di esclusione definitiva
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale proposto dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) nell’ambito di una controversia in materia di appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. La questione riguarda la possibilità, per un offerente definitivamente escluso dalla procedura, di impugnare il contratto stipulato con l’aggiudicatario.
Fatti e procedimento principale
Il Ministero della Difesa nazionale rumeno aveva bandito una procedura per l’acquisto di poligoni di tiro in due lotti, aggiudicata al consorzio composto da BlueSpace Technology SRL e Romarm SA. L’offerta di Armaprocure SRL era stata respinta e, dopo una serie di reclami e riesami dinanzi al Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor e ai giudici nazionali, la sua esclusione era divenuta definitiva prima della stipula del contratto.
Armaprocure aveva poi promosso un terzo reclamo e successivamente un ricorso volto, tra l’altro, all’annullamento della procedura e del contratto. Il giudice del rinvio ha dubitato che il diritto dell’Unione consenta a un offerente definitivamente escluso di impugnare il contratto concluso con l’aggiudicatario.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 72 della direttiva 2009/81/CE, che prevede un sistema efficace di ricorso fondato sul modello della direttiva 89/665/CEE;
- l’articolo 55, paragrafo 4, della direttiva 2009/81/CE, sull’accessibilità delle procedure di ricorso;
- l’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva, che definisce quando l’esclusione è definitiva;
- gli articoli 56, paragrafo 3, 60, paragrafo 1, lettera b), e 61 della direttiva 2009/81/CE, richiamati nel quesito;
- l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE, utilizzati come parametri interpretativi per il sistema rimediale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 55, paragrafo 4, della direttiva 2009/81 riproduce sostanzialmente l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665: gli Stati membri devono rendere accessibili i rimedi a chi abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’appalto e sia stato o rischi di essere leso da una violazione.
Richiamando la propria giurisprudenza su Fastweb, PFE, NAMA e Randstad Italia, la Corte ribadisce che un offerente escluso può mantenere interesse ad agire contro l’aggiudicazione solo se la sua esclusione non è definitiva. L’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/81 precisa infatti che l’esclusione è definitiva quando è stata comunicata e ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente oppure non può più essere oggetto di ricorso.
Ne deriva che l’interesse a contestare l’aggiudicazione e il contratto è intrinsecamente legato alla possibilità di contestare l’esclusione. Se l’esclusione è definitiva, manca l’interesse ad agire anche contro il contratto, poiché un eventuale annullamento dell’aggiudicazione non potrebbe ricollegarsi a una legittima possibilità dell’offerente escluso di conseguire l’appalto nella stessa procedura.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 55, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE ostano a che un offerente escluso da una procedura di appalto con decisione divenuta definitiva dell’amministrazione aggiudicatrice possa disporre di un mezzo di ricorso contro il contratto concluso con l’offerente aggiudicatario.
Principio affermato
L’offerente la cui esclusione sia divenuta definitiva non conserva interesse ad agire contro il contratto stipulato con l’aggiudicatario; il sistema di tutela previsto dalla direttiva 2009/81/CE presuppone infatti che il ricorso sia accessibile solo a chi non sia già stato definitivamente estromesso dalla procedura.
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