Sentenza n. 12608/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’opposizione al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS-, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, in data 25 febbraio 2026, notificato all'opponente in data 06 febbraio 2026, con cui si ingiunge il pagamento della somma di euro 21.501,67.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del TAR Lazio per la restituzione di euro 21.501,67 di incentivi fotovoltaici ritenuti indebitamente percepiti
Esito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'opponente ha contestato la pretesa restitutoria del GSE deducendo: carenza di sottoscrizione o accettazione della convenzione da parte del titolare originario; mancata accettazione della convenzione da parte del subentrante; impossibilità del cambio di titolarità dopo la risoluzione della convenzione; mancata prova dell'effettivo versamento delle somme sul conto del precedente titolare e dell'associazione dell'IBAN al medesimo; inidoneità probatoria dei documenti formati unilateralmente dal GSE; prescrizione dei crediti relativi al periodo anteriore a giugno 2015; irregolarità della notificazione delle richieste di restituzione del 2022 e del 2023; invalidità della comunicazione del GSE del 2024, trasmessa mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall'interessato, per carenza di firma elettronica e conseguente inidoneità interruttiva della prescrizione. Il GSE ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, la validità e opponibilità degli atti di verifica e recupero, il subentro dell'opponente anche nelle obbligazioni pregresse, l'efficacia interruttiva della voltura e delle successive comunicazioni e la sufficienza della documentazione prodotta. Il TAR ha esaminato preliminarmente il riparto di giurisdizione, rilevando che la pretesa restitutoria trae origine dall'esercizio dei poteri di verifica e controllo previsti dall'art. 42 d.lgs. 28/2011 e dalla conseguente rideterminazione o decadenza dagli incentivi.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che la domanda restitutoria, pur avendo contenuto patrimoniale, sia riconducibile al rapporto pubblicistico di incentivazione e all'esercizio di poteri autoritativi del GSE. La convenzione costituisce strumento accessorio e non trasforma il rapporto in uno privatistico; il ricorso per decreto ingiuntivo non altera la natura pubblicistica della pretesa. Nel giudizio di opposizione l'onere della prova segue la posizione sostanziale: il GSE deve provare il credito, mentre l'opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Il giudice dell'opposizione può verificare l'esistenza e l'efficacia degli atti amministrativi posti a fondamento del credito, ma non può sindacarne incidentalmente la validità quando siano ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione. Le contestazioni sulla sottoscrizione della convenzione, sul subentro e sulla sequenza procedimentale sono state quindi dichiarate inammissibili e comunque infondate, poiché la documentazione prodotta dimostrava la sottoscrizione degli atti e la richiesta di trasferimento della titolarità. Il subentro, richiesto per causa di morte e accettato dal GSE, è stato qualificato come voltura con accollo delle obbligazioni pregresse, compresi i debiti derivanti dal rapporto incentivante. Il TAR ha inoltre ritenuto possibile il subentro anche rispetto a una convenzione precedentemente risolta, poiché l'accettazione del subentro da parte del GSE integra rinuncia implicita agli effetti risolutori già verificatisi. La prova del versamento degli incentivi e della riferibilità dell'IBAN è stata ritenuta adeguata; le attestazioni e i documenti formati dal GSE nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono stati considerati assistiti da efficacia probatoria, contestabile nelle forme della querela di falso. La prescrizione è stata esclusa perché la richiesta di voltura del 2021 ha integrato un riconoscimento del debito e ha interrotto il termine, cui sono seguiti ulteriori atti interruttivi nel 2022, 2023 e 2025. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate sono stati ritenuti idonei a provare consegna e data, non essendo sufficiente il mero disconoscimento della firma senza querela di falso. Anche la comunicazione del 2024 è stata considerata utilizzabile e idonea a produrre effetti, poiché inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall'interessato quale domicilio digitale per le comunicazioni del rapporto incentivante; la scelta dell'indirizzo impedisce di opporre successivamente eccezioni relative alla forma o alla ricezione. L'opposizione è stata integralmente respinta, il decreto ingiuntivo è stato confermato e ne è stata dichiarata l'esecutorietà ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., applicabili tramite l'art. 118 c.p.a. L'opponente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 28/2011
Attribuisce al GSE poteri di verifica e controllo sugli incentivi; la pretesa restitutoria derivante dall'accertamento della non spettanza degli incentivi conserva natura pubblicistica.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative agli incentivi per la produzione di energia, comprese le pretese restitutorie di somme indebitamente erogate quando siano strumentalmente collegate al rapporto incentivante.
art. 118 c.p.a.
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale
Consente il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice amministrativo nelle controversie di giurisdizione esclusiva aventi ad oggetto pretese patrimoniali; la natura monitoria dell'azione non modifica il riparto di giurisdizione.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di opposizione l'onere della prova segue la posizione sostanziale: il creditore prova i fatti costitutivi del credito e il debitore i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 1409 c.c.
il contraente subentrante assume i diritti e gli obblighi del contraente cedente nell'ambito del contratto ceduto
Il subentrante nella convenzione incentivante assume anche le obbligazioni pregresse derivanti dal rapporto, comprese quelle relative alla restituzione di incentivi indebitamente erogati.
art. 2700 c.c.
Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate sono atti pubblici e fanno piena prova, fino a querela di falso, della consegna, della data e dell'attività compiuta dall'agente postale.
art. 2712 c.c.
Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice è documento informatico utilizzabile come prova e deve essere valutato insieme agli altri elementi, considerando sicurezza, integrità e immodificabilità.
art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. 82/2005
È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
L'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall'interessato come domicilio digitale speciale per il rapporto incentivante può essere utilizzato dall'amministrazione; chi lo ha eletto non può poi contestare forma o ricezione della comunicazione.
art. 1335 c.c.
si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario
La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo indicato o comunque rientrante nella sfera di dominio e controllo del destinatario.
artt. 633 e 634 c.p.c.
Le disposizioni, richiamate dall'art. 118 c.p.a., consentono di fondare il decreto ingiuntivo su documenti aventi valore di prova scritta dell'esistenza del credito.
artt. 653, comma 1, e 654, comma 1, c.p.c.
In caso di rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è confermato e può essere dichiarato esecutivo.
Massime di principio
- La pretesa restitutoria del GSE per incentivi energetici indebitamente erogati rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando deriva dall'esercizio dei poteri di verifica, controllo, rideterminazione o decadenza previsti dalla disciplina pubblicistica, anche se azionata mediante decreto ingiuntivo e anche se il rapporto è regolato da una convenzione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal GSE, l'onere della prova segue la posizione sostanziale delle parti: il GSE deve dimostrare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- Il giudice dell'opposizione può verificare l'esistenza e l'efficacia degli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa, ma non può sindacarne incidentalmente la legittimità quando siano divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione nei termini decadenziali; le contestazioni di legittimità devono essere proposte con autonoma azione di annullamento.
- Il subentro nella titolarità di una convenzione incentivante, richiesto per successione mortis causa e accettato dal GSE, comporta l'assunzione dei diritti e degli obblighi del precedente titolare, inclusi i debiti restitutori sorti anteriormente al trasferimento.
- L'accettazione del subentro da parte del GSE può integrare rinuncia implicita agli effetti di una precedente risoluzione della convenzione, rendendo possibile la prosecuzione del rapporto incentivante con il nuovo titolare.
- L'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall'interessato come domicilio digitale speciale per uno specifico rapporto amministrativo può essere utilizzato dall'amministrazione per comunicazioni aventi rilievo giuridico; l'interessato non può successivamente opporre eccezioni relative alla forma o alla ricezione della comunicazione.
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