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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28819/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un episodio avvenuto all'interno di un istituto penitenziario, nel quale un detenuto sarebbe stato aggredito da più soggetti e poi deceduto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate. In una prima fase il procedimento era stato originariamente coltivato per tentato omicidio aggravato; successivamente, per il sopravvenuto decesso della persona offesa, il giudizio relativo a tale capo era regredito alla fase delle indagini preliminari e il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere per concorso in omicidio aggravato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta difensiva. Nel ricorso per cassazione l'indagato deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla pretesa erronea identificazione dell'imputato e alla sua asserita mancata partecipazione causale all'aggressione, sostenendo che le dichiarazioni di un agente di polizia penitenziaria e le videoregistrazioni mostrerebbero la sua presenza solo in una fase successiva e non nella fase iniziale del pestaggio; contestava inoltre la ritenuta aggravante della crudeltà. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, richiamando problemi di salute che avrebbero in passato comportato la detenzione domiciliare e una perizia sulla capacità di intendere e di volere disposta nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla gravità indiziaria fosse generica, perché l'impugnazione cautelare davanti al riesame era stata proposta senza specifici motivi e la difesa, in sede camerale, si era limitata a contestazioni generiche; non è quindi consentito, in cassazione, trasformare tali doglianze in contestazioni specifiche su identità, partecipazione al fatto e lettura delle prove, chiedendo una rivalutazione del merito. Quanto alla crudeltà, la censura è stata giudicata meramente assertiva e priva di attinenza, poiché il semplice uso di strumenti reperiti nel carcere non è di per sé incompatibile con la sussistenza dell'aggravante, che richiede sofferenze ulteriori e una condotta eccedente la normalità causale. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è stato dichiarato inammissibile, perché si limitava a richiamare in modo generico problemi di salute e non si confrontava con la motivazione del riesame, che aveva valorizzato la pericolosità dell'indagato e la natura organizzata e violenta dell'azione collettiva. Ne è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che non è consentito in cassazione introdurre specifiche contestazioni probatorie quando l'impugnazione cautelare originaria era generica.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato in relazione ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ritiene inammissibile la censura, perché generica e non confrontata con la motivazione del riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    previsto come base per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel riesame cautelare, la facoltatività dei motivi non legittima in cassazione la proposizione di doglianze specifiche e analitiche se l'impugnazione originaria era generica: il giudice di legittimità non può essere sollecitato a svolgere una nuova valutazione del merito.
  • La verifica dei gravi indizi di colpevolezza può essere sindacata in cassazione solo nei limiti di una effettiva carenza o illogicità della motivazione del riesame; non è ammessa una rivalutazione alternativa delle risultanze istruttorie o video-fotografiche.
  • La mera diversa lettura delle prove testimoniali o delle videoregistrazioni, in assenza di una specifica confutazione della motivazione del provvedimento impugnato, integra doglianza generica e quindi inammissibile.
  • L'aggravante della crudeltà richiede una condotta eccedente la normalità causale, idonea a provocare sofferenze aggiuntive e sorretta da un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole; il semplice impiego di strumenti reperiti occasionalmente non basta, di per sé, a escluderla o a esaurirne il contenuto.
  • Le esigenze cautelari devono essere censurate in modo specifico e confrontandosi con gli indici di pericolosità valorizzati dal giudice; richiami generici a condizioni di salute o ad atti del giudizio di merito privi di concreta allegazione non sono idonei a scalfire la motivazione.
  • Quando il provvedimento impugnato descrive un'azione collettiva organizzata, violenta e finalizzata a colpire una vittima determinata, tale struttura fattuale può sorreggere il giudizio di pericolosità cautelare in assenza di specifiche censure difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareOmicidioLesioni
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro la persona
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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