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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta proporzionale di donazione e imposte ipotecarie/catastali (con relative sanzioni) relativo all'atto di dotazione del "Trust M." rogato dal ricorrente. Il ricorrente deduce che l'atto di dotazione non ha comportato un effettivo trasferimento patrimoniale al trustee, ma solo l'apposizione di un vincolo di destinazione/segregazione sui beni, perciò non soggetto a imposizione proporzionale immediata; la tassazione proporzionale dovrebbe essere differita e applicata solo al successivo atto di attribuzione patrimoniale ai beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente, aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale (tra gli altri Cass. nn. 8082/20; 19167/19; 16699/19) secondo cui la costituzione e la dotazione del trust, essendo atti di segregazione e destinazione patrimoniale e non trasferimenti effettivi di ricchezza, non costituiscono presupposto autonomo per l'imposizione proporzionale di donazione e delle imposte ipotecarie/catastali. La sentenza impugnata è cassata e la decisione è resa nel merito con accoglimento del ricorso originario; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 conv. in l. 286/2006

    La costituzione del vincolo di destinazione prevista dal comma non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta proporzionale: l'atto di dotazione del trust non è di per sé imponibile proporzionalmente, perché non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza.

  • d.lgs. 347/1990, artt. 2 e 10

    Le norme fiscali richiamate non giustificano l'applicazione immediata dell'imposta proporzionale all'atto di dotazione quando questo abbia natura meramente segregativa; l'effetto impositivo proporzionale si verifica con l'effettivo trasferimento patrimoniale ai beneficiari.

  • art. 832 cod. civ.

    Richiamata nel ricorso in relazione alla tutela della proprietà; la Corte non ha ritenuto che l'atto di dotazione determini una modifica di capacità patrimoniale del disponente tale da giustificare l'imposizione proporzionale immediata.

  • l. 364/1989 (ratifica ed esecuzione Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985)

    Il trust disciplinato da questa legge, e gli atti istitutivi e di dotazione ad esso connessi, hanno natura prevalente di segregazione/destinazione patrimoniale; la capacità contributiva rilevante ai fini dell'imposta di donazione si realizza con l'attribuzione finale ai beneficiari.

Massime di principio

  • La costituzione e la dotazione di un trust che si limitino ad apporre un vincolo di destinazione/segregazione sui beni non vanno considerate come trasferimenti effettivi di ricchezza e, pertanto, non sono imponibili a titolo di imposta proporzionale di donazione né alle imposte ipotecarie/catastali in misura proporzionale.
  • L'imposta proporzionale di donazione e le imposte proporzionali di registro/ipo-catastali devono essere applicate quando si realizza un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza (es. attribuzione finale al beneficiario), capace di esprimere una capacità contributiva immediata.
  • Nella valutazione della imponibilità occorre analizzare la sostanza giuridica e gli effetti patrimoniali concreti dell'atto: se il trustee acquista solo una gestione/segregazione senza disponibilità economica equivalente, l'atto è neutrale ai fini della imposizione proporzionale.
  • In casi simili è utile richiamare l'orientamento consolidato della Corte di cassazione; l'argomentazione difensiva deve documentare che l'atto ha natura meramente strumentale al programma di destinazione e che la perdita di disponibilità economica non si è realizzata in capo a soggetti diversi dai beneficiari al momento della dotazione.
  • Se il trust o l'atto di dotazione attribuiscono al trustee una posizione patrimoniale assimilabile a un trasferimento di proprietà o a una disponibilità economica concreta (diversa dal mero vincolo), la tassazione proporzionale può trovare applicazione già all'atto istitutivo/dotativo.

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