Sentenza n. 1130/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -del provvedimento di diniego n. 487 del 22/1/2025 - notificato il 28/1/2025 - con cui il Consolato Generale d’Italia Casablanca ha rifiutato il visto per motivi di lavoro a causa della presenza dell’istante nella lista dei soggetti segnalati dai Partner Schengen -nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il precedente relativo alla produzione di documentazione falsa in occasione di una precedente richiesta di visto rendesse ragionevole il rischio migratorio prospettato dal MAECI e corroborasse quindi il diniego fondato sulla segnalazione dei Partner Schengen. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: diniego di visto per motivi di lavoro subordinato fondato sull'inserimento del richiedente nella lista dei soggetti segnalati dai Partner Schengen
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca gli ha negato il visto per motivi di lavoro subordinato, deducendo l’illegittimità del diniego e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il diniego era motivato dalla presenza del nominativo del richiedente nella lista dei soggetti segnalati dai Partner Schengen. Nel corso del giudizio, la sede di Casablanca ha ulteriormente riferito che, nel 2013, in occasione di una precedente richiesta di visto, il ricorrente aveva prodotto documentazione falsa.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, come indicato nell’epigrafe, ma il testo non esplicita ulteriori profili applicativi della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di visto per motivi di lavoro può ritenersi legittimo quando l’amministrazione dimostri elementi concreti idonei a rendere ragionevole il rischio migratorio del richiedente.
- La precedente produzione di documentazione falsa in occasione di una domanda di visto costituisce un elemento idoneo a corroborare la valutazione amministrativa del rischio migratorio e a giustificare il diniego del visto.
- L’inserimento del richiedente in una lista di soggetti segnalati dai Partner Schengen, se corroborato da ulteriori elementi concreti relativi alla sua condotta, può sostenere legittimamente il diniego del visto per motivi di lavoro.
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