Ordinanza n. 348/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Campania per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ) con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; -dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; -dell’Esito della prova scritta della ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; -dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocata e nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale, esito della prova scritta e graduatoria conclusiva relativa alla selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari, con riferimento alla Regione Campania
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, inclusi l'esito della prova scritta, la prova stessa, i verbali di correzione non conosciuti, gli elenchi degli esiti, la graduatoria e l'elenco dei vincitori per la Regione Campania, chiedendo l'annullamento degli atti, il riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Ha inoltre proposto istanza cautelare e chiesto la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, rinviando ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo. Alla camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza pronunciarsi sul merito dei vizi dedotti né sulla fondatezza delle domande di annullamento e di riesame. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata oggetto di rinuncia; il giudice ne ha preso atto senza adottare una misura cautelare.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è stata ritenuta sufficiente per la prosecuzione della causa nella fase considerata, ferma la necessità di integrare il contraddittorio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando l'accoglimento del ricorso può pregiudicare altri soggetti utilmente collocati in graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
art. 41, comma 4, c.p.a.
In presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, è autorizzata la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata secondo le modalità richiamate nell'ordinanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento degli oneri di notificazione e deposito entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa pregiudicare la loro posizione.
- Quando i controinteressati sono numerosi e i loro indirizzi sono difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati e degli atti processuali rilevanti.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio deve indicare termini e modalità dell'adempimento; il mancato espletamento della notificazione o il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori assegnati determina l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia all'istanza cautelare comporta la presa d'atto da parte del giudice e non determina, di per sé, la definizione della domanda principale di annullamento, che deve essere trattata nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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