Ordinanza n. 150/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 223/2016 del 03/06/2016 emesso dal Tribunale Civile di Palmi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 223/2016 del Tribunale Civile di Palmi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il creditore ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo civile. Con sentenza n. 445 del 29 maggio 2023 il TAR aveva ordinato alla Struttura Unica di Liquidazione di adottare i provvedimenti necessari all’integrale soddisfacimento del credito entro sessanta giorni, nominando per l’eventuale persistente inottemperanza il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Prefetto ha delegato le funzioni commissariali a un funzionario della Prefettura, insediatosi il 3 novembre 2023. Il Commissario ad acta ha chiesto una proroga del termine per il completamento dell’incarico, rappresentando che la gestione liquidatoria delle Comunità Montane Calabresi è ancora in corso, che il patrimonio immobiliare disponibile è stato posto in vendita mediante procedure competitive finora rimaste deserte, che sono state avviate ulteriori procedure di dismissione e che non risultano disponibili risorse liquide né la possibilità di contrarre mutui in assenza di entrate certe. È inoltre emerso che la liquidazione del patrimonio è coordinata con altri giudizi di ottemperanza, secondo un criterio di priorità collegato all’ordine cronologico degli insediamenti dei Commissari ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di proroga del Commissario ad acta e ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell’incarico. Il Collegio ha ritenuto che la gestione liquidatoria delle Comunità Montane sia ancora attiva, in forza delle proroghe legislative regionali, e che permanga l’incarico del Commissario Straordinario. Ha precisato che il Commissario ad acta deve coordinare il prosieguo dell’esecuzione e adottare tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito, mantenendo un’interlocuzione costante con il Commissario Straordinario. In particolare, dovrà monitorare la stima e la vendita del patrimonio immobiliare disponibile, valutando anche la predisposizione di un atto transattivo per l’assegnazione diretta di beni al creditore ove questi presti il consenso; verificare la liquidità e le sopravvenienze finanziarie, disponendo i mandati di pagamento appena possibile; individuare eventuali soggetti debitori delle Comunità Montane e adottare, ove necessario, i relativi ordinativi di pagamento; valutare la contrazione di mutui qualora sopravvengano entrate certe idonee a sostenere un piano di ammortamento. Il Commissario dovrà depositare entro il 30 giugno 2026 una relazione sulle attività svolte e sulla situazione economico-finanziaria della gestione liquidatoria. Il TAR ha inoltre delegato al magistrato relatore la decisione su eventuali ulteriori richieste di proroga. La decisione si fonda sull’ampiezza dei poteri sostitutivi esercitabili in ottemperanza, che possono anche derogare alle procedure ordinarie dell’amministrazione quando ciò sia necessario per rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, anche rispetto a obbligazioni pecuniarie.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
art. 13 l.r. Calabria n. 52/2022
I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina
Ha prorogato il termine della procedura liquidatoria e ha mantenuto in carica il Commissario liquidatore fino alla nuova nomina.
art. 1 l.r. Calabria n. 15/2025
Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate, all'articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all'articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'andamento delle attività di liquidazione
Ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine della procedura liquidatoria e ha previsto obblighi di relazione e monitoraggio sull’attività di liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando la persistente esecuzione del giudicato dipenda dalla prosecuzione di una gestione liquidatoria ancora attiva e siano documentate concrete attività finalizzate al reperimento delle risorse necessarie.
- I poteri sostitutivi del Commissario ad acta, diretti a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, possono esulare dalle procedure ordinarie cui sarebbe tenuta l’amministrazione esecutata, anche quando l’obbligazione da adempiere abbia natura pecuniaria.
- Nel dare esecuzione a un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma, il Commissario ad acta deve perseguire concretamente il reperimento delle risorse, monitorando il patrimonio disponibile, la liquidità e le sopravvenienze finanziarie, individuando eventuali debitori dell’ente e valutando, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso al finanziamento o a modalità consensuali di soddisfacimento del credito.
- La proroga dell’incarico commissariale può essere accompagnata dalla fissazione di adempimenti intermedi e di obblighi di relazione, al fine di consentire al giudice dell’ottemperanza un controllo effettivo e periodico sull’avanzamento delle attività esecutive.
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