Ordinanza n. 1385/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0225537 del 18/11/2025, contenente le “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; - tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alle postazioni delle rotazioni “Bibite e Sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti” (ex Del. GM 3184/88 e Del. GM 4828/89 p. 1) e segnatamente quelle del 25/9/2017, 5/2/2018 [erroneamente indicata come 5/2/2028], 17/10/2024, 8/10/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 5/11/2025; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”); - la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. QH/2026/0000468 del 07/01/2026; - i turni di lavoro rilasciati dal Dipartimento SEAP per le rotazioni BIBITE E SORBETTI ex Del. GM 3184/88 e 4828/89 p. 1 per il periodo dal 1° febbraio 2026; Nonché, per quanto occorrer possa: - la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale n. rep. QH/588/2025 - n. prot. QH/92174/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 214/2023”; - la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa n. rep. CA/251/2026, n. prot. CA/15320/2026 del 29/01/2026, avente ad oggetto: “Parziale differimento dell'attuazione del Piano del Commercio di cui alla determinazione dirigenziale rep. CA/3041/2025 - prot. CA/249073/2025, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”. Nonché del silenzio formatosi sulla proposta di ottimizzazione relativa all'individuazione dei posteggi delle rotazioni “bibite e sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti”, inviata dai ricorrenti, per il tramite del sottoscritto procuratore, a mezzo PEC in data 1° dicembre 2025, assunta ai nn. prot. QH/2025/0087861 e CA/2025/0234880 del 2/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e relative disposizioni applicative, nonché il decreto ministeriale paesaggistico posto a fondamento della soppressione di alcuni posteggi e il silenzio sulla proposta di ottimizzazione dei posteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, la determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. È stato altresì impugnato il silenzio formatosi sulla proposta di ottimizzazione dei posteggi delle rotazioni “bibite e sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti”. In particolare, è stata contestata la soppressione di posteggi che, secondo i ricorrenti, avrebbero potuto beneficiare della proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2026. Il ricorso aveva inoltre natura collettiva, profilo rispetto al quale le rinunce in atti hanno fatto ritenere superata l'inammissibilità. La delibera indicava, per una parte dei posteggi, quale fondamento della soppressione un vincolo non derogabile derivante dal decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 ottobre 2011, cd. decreto Galloni. I ricorrenti hanno contestato anche tale decreto, deducendone l'illegittimità e contestando l'erronea considerazione della sua vincolatività. Sono stati inoltre censurati gli atti applicativi del Piano e il mancato esame della proposta di ottimizzazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto immediatamente lesiva la parte dell'atto impugnato relativa alla soppressione dei posteggi potenzialmente beneficiari della proroga fino al 31 dicembre 2026. Ha considerato superato il profilo di inammissibilità connesso alla natura collettiva del ricorso, alla luce delle rinunce in atti. In sede cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris limitatamente alla soppressione dei posteggi disposta in applicazione del decreto Galloni. Secondo il Collegio, l'amministrazione non aveva esercitato un autonomo apprezzamento, ma aveva ritenuto erroneamente vincolante il decreto. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, il decreto del 28 ottobre 2011 deve ritenersi illegittimo, ove contestato in giudizio, per il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione, non risultando provata una successiva intesa. È stata quindi sospesa l'efficacia del decreto Galloni, con riferimento al territorio della Regione Lazio, e della deliberazione municipale limitatamente alla soppressione delle postazioni di Piazza San Pietro in Vincoli, Santa Maria Maggiore, Piazza Pio XII e le ulteriori postazioni elencate nel dispositivo. Per il restante contenuto della delibera il ricorso non ha evidenziato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, sufficienti profili di fondatezza, anche considerando l'obbligo di non applicare una normativa nazionale idonea a prorogare concessioni senza gara. Riconosciuta l'urgenza, la domanda cautelare è stata accolta solo parzialmente. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica indicata nel provvedimento; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati quando sussistano fumus boni iuris e urgenza.
art. 11 legge 214/2023
È richiamato quale fonte delle disposizioni sulla proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi a rotazione fino al 31 dicembre 2026.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2015
È posta a fondamento della ritenuta illegittimità del decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 per il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione.
Massime di principio
- In sede cautelare è immediatamente lesiva la previsione amministrativa che sopprime posteggi commerciali potenzialmente beneficiari di una proroga delle concessioni, anche prima dell'adozione degli atti esecutivi individuali.
- Quando un'amministrazione sopprime posteggi sulla base della ritenuta vincolatività di un atto ministeriale, senza svolgere un autonomo apprezzamento, l'illegittimità del presupposto vincolante si riflette sulla legittimità della soppressione conseguente.
- Un atto ministeriale incidente sul territorio regionale, adottato senza il necessario raggiungimento dell'intesa con la Regione, è illegittimo secondo il criterio affermato dalla Corte costituzionale n. 140 del 2015, ove tale vizio sia dedotto e non risulti provata una successiva intesa.
- La tutela cautelare può essere accolta parzialmente, limitando la sospensione alle sole previsioni dell'atto impugnato direttamente fondate sull'atto presupposto ritenuto illegittimo; per le restanti disposizioni occorre verificare autonomamente il fumus boni iuris.
- Nella fase cautelare non può essere riconosciuta una proroga delle concessioni senza gara qualora il giudice ravvisi l'obbligo di non applicare la normativa nazionale incompatibile con i principi dell'evidenza pubblica.
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