Sentenza del 30/07/2021 n. 21841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso della trattenuta del 20% effettuata in base alla L. n. 413/1991, art. 11, sostenendo che: (a) il terreno ricadeva in zona F e sarebbe stato escluso dall'imposizione; (b) il trasferimento del terreno per occupazione acquisitiva era avvenuto il 15/12/1984, quindi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che assoggettano a prelievo fiscale l'indennità, sicché non poteva operare la tassazione applicata al momento del pagamento. In primo grado il ricorso fu accolto; la CTR del Lazio riformò ritenendo applicabile il principio di cassa (tassazione al momento della percezione) e quindi la trattenuta, ma i contribuenti ricorsero in Cassazione sostenendo l'esistenza dell'eccezione giurisprudenziale per i trasferimenti anteriori al 31/12/1988 in presenza di ingiustificato ritardo della P.A.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dei contribuenti, ritenendo che la CTR non avesse valutato l'eccezione consolidata della giurisprudenza (non imponibilità della plusvalenza quando il trasferimento sia anteriore al 31/12/1988 e il pagamento successivo sia dovuto a ingiustificato ritardo della P.A.). La Cassazione ha ricordato che la sentenza di primo grado (Tribunale di Civitavecchia) era passata in giudicato e aveva accertato la data del 15/12/1984 come momento in cui maturò il credito dei privati; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'occupazione illegittima integra atto illecito e pone la P.A. in mora ex re. Per questi motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5
Disciplina la tassazione (imposta sostitutiva) sulle plusvalenze derivanti da espropriazioni/indennità; in generale la giurisprudenza applica il principio di cassa (imponibile al momento della percezione), ma è riconosciuta un'eccezione per i casi in cui il trasferimento sia avvenuto prima del 31/12/1988 e il pagamento sia posteriore per ingiustificato ritardo della P.A., con conseguente non imponibilità della plusvalenza.
Codice civile, art. 1219, comma 2
Nel caso di atto illecito della P.A. (occupazione illegittima) il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito; ciò implica l'obbligo di risarcire immediatamente il danno e rileva ai fini della valutazione della tempestività del pagamento e dell'eventuale ingiustificato ritardo della P.A.
Costituzione Italiana (art. 97, art. 11 comma 1, art. 111 commi 1 e 2)
Richiamati come criteri costituzionali che impongono trasparenza, buon andamento dell'amministrazione e garanzie processuali; utilizzati per criticare applicazioni retroattive del regime fiscale che compromettano il giusto equilibrio tra interesse generale e tutela dei diritti individuali.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 1, art. 1
Tutela del diritto di proprietà e principio del giusto equilibrio; la giurisprudenza CEDU ha influenzato l'interpretazione italiana sull'istituto dell'accessione invertita e sulla non liceità di applicazioni retroattive che ledano i diritti dei proprietari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte EDU (sentenze richiamate: Cass. 16629/2020, Cass. 1429/2013, Cass. 265/2016, Cass. s.u. 5902/2003, Cass. s.u. 13358/2008, Cass. 9507/2002, Cass. 1804/2013, Cass. 6301/2014; Corte EDU sent. 30/05/2000 e 06/03/2007 ecc.)
Consolidamento del principio di cassa per la tassazione delle indennità percepite; ma affermazione di un'importante eccezione per i trasferimenti anteriori al 31/12/1988 qualora il pagamento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della L. 413/1991 per effetto di ingiustificato ritardo della P.A. Inoltre evoluzione giurisprudenziale CEDU/Cassazione ha ridimensionato l'efficacia traslativa dell'istituto dell'accessione invertita e ha sottolineato che l'illiceità dell'occupazione fa sorgere immediatamente il diritto al risarcimento.
Massime di principio
- Principio di cassa: la tassazione dell'indennità/plusvalenza segue in linea di massima il momento della percezione (ricevimento della somma), ma esiste una consolidata eccezione giurisprudenziale per i casi in cui il trasferimento sia anteriore al 31/12/1988 e il pagamento sia avvenuto successivamente per ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione: in tali casi la plusvalenza può risultare non imponibile.
- Se l'occupazione del bene è stata illegittima (assenza di regolare procedimento espropriativo), l'atto configura un illecito e la P.A. è in mora ex re dal giorno dell'illecito: questo fatto è decisivo per valutare la responsabilità della P.A. e per escludere la retroattività fiscale in danno del privato.
- Le decisioni giudiziali passate in giudicato che accertano la data di maturazione del credito (es. data di irreversibile trasformazione del terreno) vincolano le successive valutazioni tributarie: il giudice tributario deve tenerne conto e valutare l'eventuale ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo.
- La qualificazione giuridica dell'occupazione (accessione invertita vs. illecito di fatto) ha rilevanza pratica limitata rispetto all'accertamento del comportamento della P.A.: anche se la dottrina/giurisprudenza evolvono, l'elemento centrale per l'esenzione fiscale è il tempo e la colpevolezza del ritardo del pagamento.
- In sede pratica, il contribuente che voglia opporsi alla tassazione su indennità ex esproprio o risarcimenti per occupazione deve documentare: (i) la data certa della maturazione del diritto (es. sentenza passata in giudicato o elementi probatori sull'irreversibile trasformazione del fondo); (ii) l'intervallo temporale tra l'illecito e il pagamento; (iii) la responsabilità/colpevolezza della P.A. nel ritardo, al fine di invocare l'eccezione alla tassazione secondo la giurisprudenza consolidata.
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