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Sentenza

Sentenza del 30/07/2021 n. 21839 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per il 2005 contestando: 1) omessa dichiarazione di ricavi Euro 787; 2) sottovalutazione rimanenze finali per omesso computo degli optionals Euro 427.498; 3) indebita deduzione di costi di pubblicità (sponsorizzazione) imputati al 2005 per Euro 60.000; 4) omessa fatturazione e dichiarazione Iva sui cosiddetti "bonus qualitativi" (imponibile Euro 133.249, Iva Euro 26.650); 5) omessa regolarizzazione di acquisti riferiti a tale imponibile. L'Ufficio aveva chiesto maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA) oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della società (annullate le sanzioni); in appello la CTR aveva parzialmente accolto la contribuente annullando anche il recupero a tassazione dei 60.000 Euro relativi alla sponsorizzazione e confermando l'annullamento delle sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in sintesi, la violazione delle norme sull'imputazione temporale dei componenti di reddito (D.P.R. 917/1986 artt. 108 e 109) rispetto alla deduzione anticipata del costo di sponsorizzazione e la mancata e adeguata motivazione circa la disapplicazione delle sanzioni (riferendosi anche al D.Lgs. 546/1992 art. 8 e art. 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il terzo. Sul primo motivo ha affermato il principio consolidato che i componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza stabilito dalla legge (art. 108/109 TUIR) e che il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio di deduzione; perciò la sentenza della CTR che aveva ammesso la deduzione indipendentemente dall'esercizio di competenza è stata cassata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato la disapplicazione delle sanzioni riguardo alle imposte dirette, non avendo indicato la specifica incertezza normativa o l'errore giustificabile allegato e provato dalla contribuente; anche su questo punto la sentenza è stata cassata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla C.T.R. della Campania (sezione staccata di Salerno) in diversa composizione, perché si pronunci nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108

    Stabilisce il principio di competenza per i componenti di reddito; interpretato dalla Corte nel senso che i componenti negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza e il contribuente non può scegliere un esercizio diverso per la deduzione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Norma collegata al regime di imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa; richiamata per ribadire inderogabilità delle regole di competenza ai fini fiscali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Richiamato nel contesto della controversia sulle sanzioni; nella valutazione della Corte l'applicazione di tale norma implica che l'onere di allegazione e, ove necessario, di prova dell'errore giustificabile spetti al contribuente quando chiede la disapplicazione delle sanzioni.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: chi vuol far valere un fatto ha l'onere della prova; applicato per dire che il contribuente deve allegare e dimostrare l'errore di interpretazione per ottenere la non applicazione delle sanzioni.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (richiamata come fondamento formale dei motivi di legittimità proposti dall'Agenzia).

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato in relazione ai controlli della Cassazione sugli eventuali errori in procedendo e sulla necessità di specificità delle censure processuali; utilizzato per valutare l'ammissibilità del terzo motivo.

Massime di principio

  • I costi d'impresa devono essere dedotti nell'esercizio di competenza previsto dal TUIR: il contribuente non può scegliere liberamente un esercizio diverso anche se l'errata imputazione non abbia concretamente arrecato danno erariale.
  • Per spese pluriennali o contratti di sponsorizzazione che producono effetti su più esercizi, occorre documentare e imputare correttamente la quota di competenza secondo le regole contabili e fiscali; l'eventuale rettifica da parte dell'Amministrazione va valutata applicando tali regole.
  • Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni tributarie il contribuente deve specificamente allegare e, se necessario, provare l'esistenza di un errore di interpretazione o di una oggettiva incertezza normativa: non è sufficiente una generica affermazione di equivocità.
  • Il giudice che disapplica sanzioni deve motivare in modo puntuale l'esistenza dell'incertezza normativa o dell'errore giustificabile; la mera affermazione senza argomentazione specifica è insufficiente e può essere cassata.
  • In sede di cassazione le doglianze sulle decisioni di merito devono essere formulate con adeguata specificità e autosufficienza: censure vaghe o prive degli elementi necessari per il riesame sono inammissibili.
  • Se l'Amministrazione ha ridotto o ritirato parte della pretesa (es. tramite autotutela), la controversia può essere circoscritta e il giudice deve tener conto della materia residua al momento della decisione.

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