Sentenza del 30/07/2021 n. 21840 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2006: 1) sottovalutazione delle rimanenze finali per omesso computo degli optional degli autoveicoli per Euro 62.084,12; 2) indebita deduzione di costi per spese di pubblicità (contratto di sponsorizzazione) non di competenza per Euro 75.000; 3) omessa fatturazione e dichiarazione IVA sui cosiddetti "bonus qualitativi" riconosciuti dalla casa madre (imponibile Euro 149.347, IVA Euro 29.869). Furono chieste maggiori imposte IRES, IRAP e IVA oltre interessi e sanzioni. La società impugnò gli atti; CTP e poi CTR annullarono parzialmente l'accertamento (in particolare annullando il recupero per le spese di pubblicità e le sanzioni). L'Agenzia ricorse in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva ammesso la deduzione anticipata dei 75.000 euro per sponsorizzazione contraria alle regole di competenza del TUIR (art. 108/109) e ha ritenuto inesaurita la motivazione della CTR sulla disapplicazione delle sanzioni, poiché mancava la specifica allegazione e prova di una situazione di obiettiva incertezza normativa. Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sentenza di merito è stata cassata nei punti accolti e rinviata alla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione per nuovo esame e decisione anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 108
I componenti negativi devono concorrere a formare il reddito nell'esercizio di competenza stabilito dalla norma; non è consentito al contribuente scegliere liberamente l'esercizio di deduzione.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 109 (ex art.75)
Conferma il principio di imputazione temporale: costi e ricavi devono essere imputati secondo le regole di competenza, inderogabili dal contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Rilevato in relazione al tema della prova e del procedimento di impugnazione: la disapplicazione delle sanzioni per errore di interpretazione richiede specifica allegazione e prova dell'incertezza normativa da parte del contribuente.
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: chi afferma fatti ha l'onere di provarli; quindi il contribuente deve allegare e provare l'errore giustificabile per ottenere la disapplicazione delle sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per altri vizi di motivazione/errore in procedendo (n.4); usati dalla Corte per censurare la sentenza di merito e valutare la richiesta di riesame.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiama la necessità di specificità nell'allegazione dell'"error in procedendo" in sede di cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi del fatto processuale che giustificano il riesame.
Massime di principio
- I costi d'impresa sono deducibili solo nell'esercizio di competenza previsto dal TUIR: il contribuente non può scegliere di anticipare o posticipare la deduzione per vantaggi fiscali.
- Per ottenere la disapplicazione di sanzioni per "errore giustificabile" o incertezza interpretativa, il contribuente ha l'onere di allegare e provare specificamente l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa; il giudice non può dichiararla d'ufficio senza adeguata istruttoria.
- Il giudice d'appello che disapplica sanzioni deve motivare con precisione quale norma sia risultata equívoca e in quale misura ciò abbia giustificato l'errore del contribuente.
- Quando l'Amministrazione ritira o modifica parzialmente le proprie pretese (anche in autotutela), la materia del contendere si restringe: le parti e il giudice devono tenerne conto nella delimitazione delle censure in appello e oltre.
- In Cassazione, le censure per vizi di procedimento (error in procedendo/ultrapetizione) devono essere formulate con precisione e autosufficienza: il ricorrente deve indicare gli atti, i fatti processuali e la soluzione alternativa richiesta alla Corte.
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