Sentenza del 30/07/2021 n. 2337 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Onere della prova in carico al contribuente per benefìciare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Rifiuti speciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento Tarsu per il 2010: la società sosteneva l'esenzione ai sensi dell'art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993 in quanto alcune aree avrebbero prodotto solo rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore, e contestava inoltre carenze procedurali e di motivazione nonché l'inadeguatezza del servizio di raccolta comunale.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che gravasse sul contribuente l'onere di provare l'esistenza delle condizioni esentative (produzione effettiva di rifiuti speciali e loro smaltimento fuori dalla raccolta pubblica) e che la ricorrente non avesse prodotto documentazione probatoria né denunciato la situazione all'ufficio comunale. Ha escluso il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, ha ritenuto adeguata la motivazione e l'identificazione dell'immobile nell'avviso, e ha rilevato che il servizio di raccolta era presente e non utilizzato dalla società per scelta; ha quindi confermato la correttezza dell'accertamento e condannato la ricorrente alle spese (liquidate in euro 500,00 oltre IVA e oneri).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3
art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
Le esenzioni previste si applicano solo se il contribuente dimostra che le aree non producono rifiuti o producono esclusivamente rifiuti speciali smaltiti a proprie spese; tali esenzioni sono eccezioni e il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59
art. 59 del dlgs n. 507/93
L'eventuale inadeguatezza del servizio di raccolta comunale rileva ai fini dell'esenzione solo previa comunicazione preventiva del contribuente secondo il regolamento comunale; in mancanza di tale comunicazione e di prova del disservizio, la deduzione è infondata.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 5
art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000
L'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto opera solo in presenza di incertezze rilevanti dipendenti da complessità interpretative; non è obbligatorio un contraddittorio generalizzato per fatti oggettivi semplici.
Cass. ord. 16 aprile 2019, n. 10634
Cass. 16 aprile 2019, ord. n. 10634
Conferma il principio che il contribuente deve provare produzione e corretto smaltimento dei rifiuti speciali per ottenere l'esenzione; la sola asserzione della natura dell'attività non è sufficiente.
Cass. ord. 23 febbraio 2021, n. 4752
Cass. 23 febbraio 2021, n. 4752
Ribadisce i limiti dell'obbligo di contraddittorio preliminare agli accertamenti, riservandolo a tributi 'annonizzati' o a casi con rilevanti complessità interpretative.
Massime di principio
- L'onere della prova delle esenzioni Tarsu/TARI (art. 62 d.lgs. 507/1993) grava sul contribuente: occorre documentare sia la effettiva produzione esclusiva di rifiuti speciali sia la prova del loro smaltimento fuori dalla raccolta pubblica.
- La mera dichiarazione o generica affermazione sulla natura dell'attività non è sufficiente; sono necessari documenti probatori (registri di carico/scarico rifiuti, formulario di identificazione rifiuti, certificazioni di smaltitori, contratti di raccolta privati, ecc.).
- Se il contribuente non ha presentato la denuncia/istanza prevista dal regolamento comunale circa l'inidoneità del servizio pubblico di raccolta, la deduzione di inadeguatezza del servizio è difficilmente accoglibile.
- Non esiste un obbligo automatico di contraddittorio preliminare in tutti i casi: tale obbligo sussiste soprattutto per tributi 'annonizzati' o in presenza di questioni interpretative complesse.
- Gli avvisi di accertamento devono contenere identificazione dell'immobile e motivazione sufficienti; il dettaglio del calcolo degli interessi può essere indicato nella misura applicata senza dover richiamare espressamente la fonte normativa.
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