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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21131/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30/03/2023 che, in sede di rinvio, aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado e condannato il ricorrente a anni 5, mesi 1 di reclusione e euro 1.456,00 di multa per plurimi furti aggravati e un furto in abitazione, nonché aveva riconosciuto la continuazione con pregresse condanne del Tribunale di Termini Imerese. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali (artt. 81, 133, 624, 625 c.p.; artt. 192, 533, 546 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale quantificato aumenti di pena in continuazione maggiori (mesi tre per taluni reati) rispetto a quanto ritenuto in primo grado, senza valida giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena complessiva e gli aumenti in continuazione, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valutando la personalità negativa dell'imputato (anche per reati commessi durante obbligo di dimora e per precedenti condanne). La Cassazione ha quindi confermato la legittimità degli aumenti di mesi tre e di euro 30,00 di multa per ciascun reato satellite relativo alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena complessiva (principio di continuazione).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (concorso di circostanze e criteri di valutazione): la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo a questi criteri quando la pena è ravvicinata al minimo edittale.

  • art. 624 cod. pen.

    Delitto di furto: norma sostanziale applicata ai fatti contestati.

  • art. 625 cod. pen.

    Circostanze aggravanti del furto: norma sostanziale applicata ai fatti contestati.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione: norma applicata a specifico capo di imputazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi fosse nullità o vizio di motivazione derivate dall'omissione di riferimenti formali.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella doglianza; non ha prevalso nella decisione della Cassazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente in tema di motivazione ed errori di diritto; la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio sostanziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha autorizzato la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla continuazione il giudice deve quantificare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma l'obbligo motivazionale si attenua se l'incremento è modico e la pena complessiva resta prossima al minimo edittale.
  • Il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. può essere considerato motivazione sufficiente quando la pena inflitta è vicino al minimo: maggiore è l'entità della pena rispetto al minimo, più stringente deve essere la motivazione.
  • La negativa personalità e la recidiva o la commissione di reati durante misure cautelari aggravano la prospettiva sanzionatoria e legittimano aumenti in continuazione purché adeguatamente valutati e motivati.
  • La Corte di Cassazione valuta sia la correttezza formale della motivazione sia la sua adeguatezza concreta: decisioni intermedie che applicano la continuazione possono essere confermate se la motivazione, anche per relationem ai criteri di legge, appare sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il versamento a favore della Cassa delle ammende se non risulta colpa grave nella proposizione del ricorso.

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