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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 885 del 16/10/2023 emessa all’esito del procedimento iscritto al n. 2524/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corresponsione dell'importo dovuto a titolo di Carta Docente, oggetto della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 885/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 885 del 16 ottobre 2023, lamentando il mancato adempimento dell'obbligo pecuniario riconosciuto in tale pronuncia, relativo all'importo dovuto a titolo di Carta Docente. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento in data 7 gennaio 2026 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento dell'importo dovuto. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: il pagamento era infatti intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non dovendo più adottare misure esecutive.
  • Se l'adempimento dell'amministrazione interviene dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la causa è definita per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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