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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00814/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia che disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria polacca in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della "stabile dimora" in Italia (presupposto di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n.69), affermando di aver prodotto plurimi elementi a prova di un radicamento in Italia da almeno cinque anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 all'art. 22 della legge n.69/2005, il ricorso per Cassazione non è più ammissibile per vizi di motivazione in ordine alla decisione sulla consegna; il sindacato della Cassazione è circoscritto ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). Può essere dedotta in cassazione soltanto l'omessa motivazione in ordine ai presupposti applicativi dell'art. 18-bis, comma 2, non il merito della valutazione del radicamento. Nel caso concreto la Corte d'Appello aveva fornito ampia motivazione sulla carenza del requisito dei cinque anni, per cui non sussisteva omessa motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; mandati gli adempimenti di cui all'art. 22 L.69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22

    L'art. 22, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, ha eliminato la proponibilità del ricorso in Cassazione "anche nel merito" contro le decisioni sulla consegna; il sindacato di legittimità è quindi limitato ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, comma 2

    Prevede il motivo di rifiuto della consegna quando il consegnando abbia una stabile dimora nel territorio dello Stato da almeno cinque anni; la sua applicazione richiede un accertamento motivato del radicamento.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 18 - modifica art. 22 L.69/2005)

    Ha modificato l'ambito di sindacato della Cassazione sulle decisioni relative al mandato di arresto europeo, escludendo il controllo sul merito e sulle motivazioni salvo i vizi di legittimità espressamente ammessi.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. a), b) e c)

    Indica i limiti dei motivi di ricorso per cassazione ancora proponibili (nullità, violazione di norme sostanziali o processuali nelle ipotesi previste, omessa o contraddittoria motivazione quando rilevante ai fini di legge). Dopo le modifiche normative citate, solo questi motivi possono essere dedotti avverso le decisioni di consegna.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 2/2/2021 n.10 (modifica art.22 L.69/2005) la Cassazione non può riesaminare il merito della valutazione del radicamento/residenza permanente: le censure di mera motivazione sono inammissibili.
  • In cassazione è ammissibile solo il motivo relativo all'omessa motivazione circa i presupposti applicativi dell'art. 18-bis, comma 2; pertanto, se si ritiene che il giudice di merito non abbia fatto alcuna valutazione richiesta dalla norma, va documentato e denunciato l'effettivo carattere omissivo della motivazione.
  • Per invocare il rifiuto della consegna per radicamento in Italia è essenziale che il ricorrente produca e faccia valutare in primo grado prove chiare e documentali (es. permessi di soggiorno continuativi, contratti di lavoro, iscrizioni anagrafiche/residenza, dichiarazioni fiscali, iscrizioni a servizi/istruzione, legami familiari) idonee a dimostrare la presenza continuativa per almeno cinque anni.
  • Se la decisione di merito contiene una motivazione specifica che valuta e respinge gli elementi posti a fondamento del radicamento, la Cassazione non potrà riformarla: la strategia difensiva deve quindi mirare a dimostrare l'omissione o l'illogicità manifesta nella motivazione nei termini ammessi dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando si prospetta il vizio di motivazione, valutare tempestivamente impugnazioni nei gradi utili (istanze integrative, riesame delle prove) e, se possibile, chiedere al giudice di merito un accertamento puntuale e documentato del periodo di soggiorno continuativo, perché la riforma ha ristretto i rimedi di legittimità.

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