Ordinanza n. 901/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. P-NA/L/Q/2023/104683;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo il decorso del termine di impugnazione. Il ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto una notificazione formale del provvedimento, del quale avrebbe avuto conoscenza soltanto incidentalmente. Nel merito cautelare, ha rappresentato di essere entrato regolarmente in Italia il 21 settembre 2023 con visto per lavoro subordinato rilasciato in seguito al nulla osta; di non avere stipulato il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario per cause a lui non imputabili, consistenti nell’irreperibilità del proponente; di avere tempestivamente informato e sollecitato la Prefettura di Napoli con comunicazioni del 19 febbraio, 22 maggio e 2 agosto 2024; e di avere successivamente reperito una nuova occupazione stabile, formalizzata con contratto di apprendistato del 22 maggio 2024, con regolarizzazione contributiva e assicurativa. Ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, lamentando che l’Amministrazione avesse adottato una determinazione automatica e formalistica senza valutare complessivamente la sua condotta diligente, la buona fede, il percorso di integrazione e la sopravvenuta attività lavorativa.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto non manifestamente fondata l’eccezione di tardività. A fronte della specifica contestazione circa l’assenza di notificazione formale e la conoscenza soltanto incidentale dell’atto, ha affermato che grava sull’Amministrazione l’onere di provare con certezza la data della piena conoscenza del provvedimento, idonea a far decorrere il termine decadenziale. La questione è stata quindi riservata alla più approfondita fase di merito e non ha impedito l’esame della domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ravvisato profili di fondatezza nelle censure, rilevando che la mancata stipula del contratto di soggiorno appariva non imputabile al ricorrente, che si era attivato diligentemente presso la Prefettura, e che egli aveva nel frattempo intrapreso un concreto percorso di integrazione mediante una nuova occupazione regolare. La revoca è stata ritenuta prima facie viziata da difetto di istruttoria e dalla mancata ponderazione della proporzionalità, della buona fede e dell’affidamento, oltre che delle sopravvenienze fattuali e giuridiche. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto grave, imminente e irreparabile il rischio che l’esecuzione della revoca impedisse il rilascio del permesso di soggiorno, comportasse la perdita del lavoro e determinasse una condizione di irregolarità, con concreto rischio di espulsione. Ha quindi ritenuto prevalenti, nella fase cautelare, le esigenze del ricorrente rispetto all’interesse all’immediata esecuzione dell’atto e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto integrati i presupposti cautelari e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il ricorrente contesta specificamente di non avere ricevuto la notificazione del provvedimento e di averne avuto conoscenza soltanto incidentalmente, l’Amministrazione deve fornire la prova certa della data di piena conoscenza dell’atto, quale momento idoneo a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione; in difetto di tale prova, l’eccezione di tardività non può precludere l’esame della domanda cautelare.
- La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi automaticamente sulla mancata stipula del contratto di soggiorno quando tale omissione risulti prima facie non imputabile allo straniero, il quale abbia agito diligentemente per segnalare l’irreperibilità del datore di lavoro e abbia successivamente reperito un’occupazione regolare.
- Nella valutazione della legittimità di una revoca incidente sulla permanenza e sull’attività lavorativa dello straniero, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria complessiva e ponderare la buona fede, il concreto percorso di integrazione lavorativa, le sopravvenienze e l’affidamento maturato, evitando determinazioni meramente automatiche e formalistiche.
- Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione della revoca del nulla osta possa impedire il rilascio del permesso di soggiorno, determinare la perdita dell’occupazione regolare e comportare il rischio concreto di irregolarità e di espulsione; tali conseguenze possono prevalere, in via cautelare, sull’interesse pubblico all’immediata esecuzione dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →