Cassazione Civile, Ordinanza n. 12736/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa designata)
La controversia
La controversia nasce da un incidente stradale causato da un veicolo privo di assicurazione obbligatoria. L'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha pagato ai danneggiati le somme dovute e ha poi agito contro il responsabile del sinistro per ottenerne il rimborso. Il giudice di merito ha accolto la domanda, ritenendo che l'azione dell'impresa designata fosse un'azione autonoma prevista dalla legge, soggetta a prescrizione decennale, e che una lettera inviata da un soggetto incaricato fosse idonea a interrompere la prescrizione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sul mandato e sulla rappresentanza, sostenendo che non fosse provato un valido mandato tra l'impresa designata e il soggetto che aveva inviato la lettera interruttiva; 2) erronea affermazione dell'idoneità della lettera a interrompere la prescrizione; 3) illegittimità della ratifica dell'atto compiuto dal falsus procurator; 4) ulteriori violazioni in tema di mandato, rappresentanza, prescrizione e onere della prova; 5) erronea applicazione del termine di prescrizione decennale, sostenendo che dovesse applicarsi quello biennale proprio dell'azione risarcitoria o della surrogazione legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili perché formulati in modo assertivo, non specificamente confrontati con la sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità e, nel caso, anche dalla doppia conforme. Ha inoltre affermato che il mandato per costituire in mora o interrompere la prescrizione non richiede forma scritta e può risultare anche da comportamenti univoci e concludenti, valutazione rimessa al giudice di merito. Quanto al quinto motivo, lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'azione dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada è autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né al regresso tra coobbligati né alla surrogazione, con prescrizione ordinaria decennale decorrente dal pagamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La violazione di legge deve essere specificamente argomentata e confrontata con la sentenza impugnata; la mera elencazione delle norme asseritamente violate non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 360 bis c.p.c.
Le censure sono inammissibili anche quando non si confrontano con un orientamento consolidato della Corte che il ricorrente non offre elementi idonei a superare.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
Non vi è violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito applica correttamente la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la doglianza che mira alla diversa valutazione delle prove non integra violazione dell'articolo.
art. 1387 c.c.
Richiamato nel quadro delle censure sul mandato e sulla rappresentanza, ma ritenuto assorbito/inconferente rispetto alla qualificazione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 1703 c.c.
Richiamato per contestare l'esistenza del mandato; la Corte ribadisce che il mandato a costituire in mora può risultare anche da comportamenti concludenti.
art. 1393 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di spendita del potere rappresentativo; la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione di merito.
art. 1399 c.c.
Richiamato per contestare la ratifica dell'operato del falsus procurator; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata alla luce dell'accertamento di merito.
art. 1324 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione all'applicazione di regole negoziali agli atti non negoziali; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 2721 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma senza specifica dimostrazione della violazione commessa dal giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel contesto dell'uso di presunzioni sulla prova del mandato; la Corte considera la valutazione di merito insindacabile.
art. 2935 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere limiti alla ratifica o all'interruzione della prescrizione; la Corte non accoglie la censura.
art. 2936 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione, ma senza rilievo decisivo ai fini dell'esito.
art. 2946 c.c.
La Corte conferma l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale all'azione dell'impresa designata.
art. 2947, comma 2, c.c.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione biennale; la Corte la esclude come termine applicabile all'azione proposta dall'impresa designata.
art. 1203, n. 5, c.c.
La Corte esclude che l'azione dell'impresa designata sia surrogazione legale; non si applica quindi il regime proprio dell'articolo.
art. 19 legge n. 990/1969
Richiamata nel quadro della disciplina del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e dell'azione dell'impresa designata.
art. 26 legge n. 990/1969
Richiamata nel quadro della disciplina del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e dell'azione dell'impresa designata.
art. 29 legge n. 990/1969
La Corte richiama la natura autonoma e speciale dell'azione prevista per l'impresa designata; il regime della prescrizione è decennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 29, comma 1, L. n. 990/1969
L'azione recuperatoria dell'impresa designata è autonoma e speciale ex lege, con prescrizione decennale.
art. 1203, n. 5 c.c.
Esclusa l'applicabilità del regime di surrogazione legale all'azione recuperatoria dell'impresa designata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se si risolve nella mera elencazione delle norme asseritamente violate senza una puntuale comparazione tra precetto normativo e ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove è inammissibile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
- Il mandato conferito per la costituzione in mora o per interrompere la prescrizione non richiede la forma scritta e può essere desunto anche da comportamenti univoci e concludenti, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
- L'idoneità di un atto a produrre effetti interruttivi della prescrizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
- L'azione di recupero esercitata dall'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada è autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né al regresso tra coobbligati solidali né alla surrogazione legale; ne consegue l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale decorrente dal pagamento effettuato.
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