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Sentenza

Sentenza n. 233/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato prot. n. 7108 del 9 settembre 2025 e di ogni atto prodromico o consequenziale; - della nota a riscontro dell'istanza di riesame prot. n. 7805 del 30 settembre 2025 e di ogni atto prodromico o consequenziale; e per l'ordine all'Amministrazione di esibire i documenti di cui ai punti 1 e 2 della richiesta di accesso civico;

Giustizia amministrativa202501437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso civico generalizzato e conferma del diniego in sede di riesame, relativi a documentazione su una diffida dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e sulle attestazioni comunali per permessi retribuiti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego opposto dal Comune a un'istanza di accesso civico generalizzato e la successiva conferma in sede di riesame. L'istanza riguardava, tra l'altro, l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora inviato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, gli atti connessi, le attestazioni comunali previste dall'art. 79, comma 6, TUEL per autorizzare il datore di lavoro alla concessione di permessi retribuiti per l'espletamento del mandato e le eventuali determine di prenotazione della spesa. Nel giudizio sono stati dedotti: violazione della disciplina generale sull'accesso documentale e degli artt. 24 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013; illogicità, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il Comune aveva motivato il diniego richiamando l'art. 5-bis, comma 1, lett. c), d.lgs. 33/2013 e il possibile pregiudizio per l'attività difensiva precontenziosa, sostenendo che la documentazione riguardava una pretesa economica non definita e atti propedeutici a un possibile contenzioso. Il giudizio è stato circoscritto ai documenti indicati ai punti 1 e 2 dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, assorbendo il primo motivo e ritenendo fondati in parte il secondo e il terzo. Ha ribadito che l'accesso civico generalizzato spetta a chiunque, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse né di motivare la richiesta, salvo le eccezioni previste dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Quanto alle eccezioni relative, l'amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto e attuale tra l'interesse alla conoscibilità e l'interesse pubblico o privato protetto, verificando l'esistenza di un pregiudizio concreto. La domanda relativa alla diffida stragiudiziale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è stata respinta: il documento, proveniente da un'amministrazione terza, riguarda una fase interlocutoria e preliminare relativa a una pretesa economica non definita e non rientra, secondo il TAR, tra i dati e documenti detenuti dal Comune ostensibili tramite accesso civico generalizzato; inoltre può porsi un problema di tutela delle strategie difensive dell'ente. È stata invece accolta la richiesta relativa alle attestazioni comunali ex art. 79, comma 6, TUEL e alle eventuali determine di prenotazione della spesa. Tali documenti sono stati ritenuti detenuti dal Comune, formati nell'esercizio di attività ufficiali degli organi dell'ente e accessibili, non essendo state indicate specifiche e adeguate esigenze di tutela difensiva, ma soltanto generiche esigenze. Il Comune è stato ordinato a consentire l'accesso, mediante ostensione e rilascio di copia, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

    L'accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva e senza onere di motivazione, per favorire il controllo diffuso sull'attività amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    Le eccezioni all'accesso civico generalizzato sono assolute, quando ricorrono i divieti previsti dal comma 3, oppure relative, quando ricorrono gli interessi protetti dai commi 1 e 2. Per le eccezioni relative l'amministrazione deve valutare caso per caso l'esistenza di un pregiudizio concreto e attuale mediante bilanciamento degli interessi.

  • art. 79, comma 6, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Le attestazioni dell'ente relative all'autorizzazione al datore di lavoro alla concessione dei permessi retribuiti per l'espletamento del mandato costituiscono documentazione ufficiale detenuta dal Comune e, in assenza di specifiche esigenze ostative, sono ostensibili mediante accesso civico generalizzato.

  • art. 80 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La norma è richiamata nel contesto della pretesa economica relativa ai rimborsi dei permessi retribuiti, oggetto della diffida stragiudiziale e della documentazione richiesta.

  • art. 116 c.p.a.

    È la disposizione processuale in base alla quale è stato proposto il giudizio avverso il diniego di accesso.

Massime di principio

  • L'accesso civico generalizzato è esercitabile da chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato o di motivare l'istanza, in funzione del controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
  • Le eccezioni relative all'accesso civico generalizzato non operano automaticamente: l'amministrazione deve verificare in concreto e attualmente se l'ostensione determini un pregiudizio agli interessi protetti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, effettuando un bilanciamento con l'interesse alla conoscibilità.
  • La documentazione ufficiale formata o detenuta da un ente locale nell'esercizio delle attività dei propri organi è, in linea generale, accessibile tramite accesso civico generalizzato, salvo che l'amministrazione dimostri specifiche esigenze ostative previste dalla legge.
  • Il generico richiamo alla possibile attività difensiva o alla pendenza di valutazioni giuridiche e contabili non è sufficiente a giustificare il diniego di accesso a documenti ufficiali detenuti dall'amministrazione; occorre indicare un concreto e attuale pregiudizio all'interesse tutelato.
  • Un atto proveniente da un'amministrazione terza, relativo a una fase stragiudiziale preliminare e interlocutoria su una pretesa economica non definita, può essere sottratto all'accesso civico generalizzato quando non rientri tra i dati e documenti detenuti dall'amministrazione destinataria della richiesta e possa coinvolgere la tutela delle sue strategie difensive.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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