Cassazione Penale, Sentenza n. 9022/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ouzif Siham era stato condannato dal Tribunale di Brescia il 06/03/2023 a 103 euro di ammenda per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art.703 c.p.) perché, senza la licenza dell'Autorità, il 7/9/2019 aveva acceso alcuni fumogeni in una pubblica via all'esterno della base militare di Ghedi in occasione di una manifestazione. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art.703 c.p., deducendo che per integrare la contravvenzione occorre la pericolosità concreta della condotta e che nel caso era stato acceso un solo fumogeno senza lanciarlo verso cose o persone; (2) vizio di motivazione e inosservanza dell'art.131-bis c.p., lamentando che il Tribunale non ha valutato né motivato la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la richiesta della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente respinto la qualificazione del ricorso come appello proposta dal Procuratore generale, osservando che la sentenza impugnata, avendo inflitto solo una pena pecuniaria di 103 euro, è inappellabile ai sensi dell'art.593, comma 3, c.p.p. Sul merito, la Corte ha rilevato un vizio di motivazione: il Tribunale si è limitato a descrivere genericamente il fumogeno (solo il colore viola) senza fornire elementi, nemmeno approssimativi, sulle caratteristiche del dispositivo e sul tipo di fumo prodotto, elementi necessari per valutare la pericolosità della condotta tutelata dall'art.703 c.p. (soprattutto in presenza di assembramento). Per tali lacune motivazionali la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Norme richiamate
art. 703 cod. pen.
Tutela l'incolumità fisica delle persone rispetto all'accensione/esplosione di artifici pirotecnici senza licenza; la condotta è punibile quando presenti concreta pericolosità, valutata anche in relazione al contesto (es. assembramenti), e richiede descrizione del tipo di artificio per motivare la pericolosità
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede un esplicito accertamento e motivazione da parte del giudice sulla modesta offensività del fatto e sulle circostanze concrete
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di appellabilità delle sentenze penali: una sentenza che abbia inflitto solo una pena pecuniaria può essere inappellabile, circostanza che la Cassazione ha utilizzato per respingere la qualificazione del gravame come appello
Massime di principio
- Per i reati con artifici pirotecnici (art.703 c.p.) il giudice deve descrivere almeno in modo approssimativo il tipo di artificio e le caratteristiche del fumo/emissione per valutare la concreta pericolosità verso l'incolumità pubblica; la mera indicazione del colore è insufficiente
- La sussistenza della contravvenzione richiede la mancanza di licenza e la pericolosità concreta della condotta: in presenza di assembramenti la valutazione è più rigorosa, mentre in assenza di pericolo dimostrabile può essere prospettata l'ipotesi di particolare tenuità
- Se la difesa ritiene in concreto sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis, deve richiederne espressamente l'accertamento e il giudice è tenuto a motivare l'accoglimento o il rigetto di tale determinazione
- La qualità di appellabilità della decisione deve essere verificata alla luce delle norme procedurali (es. art.593 c.p.p.); quando la pena è soltanto pecuniaria la sentenza può essere inappellabile e ciò deve essere considerato dalle parti
- In fase di acquisizione delle prove il PM e la difesa dovrebbero documentare e far emergere elementi tecnici sul tipo di artificio (schede tecniche, testimonianze sulle emissioni, distanza dalle persone) perché la mancanza di tali elementi può determinare l'annullamento per vizio di motivazione
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