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Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -della nota prot. n. -OMISSIS-, sottoscritta il 09/03/2022 e notificata 10/03/2022 a mezzo pec del medesimo difensore con la quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena disponeva il rigetto dell'istanza di emersione art. 103 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato e conseguente rilascio del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione, deducendo, in primo luogo, l’omessa valutazione complessiva della propria situazione, con particolare riferimento alla lunga permanenza in Italia, che non avrebbe potuto rappresentare per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Ha inoltre sostenuto che l’irregolarità della domanda fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore, lamentando difetto di istruttoria e omessa motivazione. L’Amministrazione ha fondato il rigetto sul parere non favorevole dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui le esigenze occupazionali, rapportate alle dimensioni dell’impresa, non giustificavano il numero di istanze di emersione presentate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, ha rilevato che la documentazione prodotta dalla Prefettura dimostrava l’avvenuta comunicazione al datore di lavoro e l’irreperibilità del lavoratore; inoltre, la relazione istruttoria dava conto dell’invio del preavviso anche tramite PEC all’indirizzo indicato nell’istanza da entrambi i sottoscrittori. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto che la circostanza relativa alla sproporzione tra le dimensioni dell’impresa e il numero di richieste di regolarizzazione fosse autonomamente ostativa all’accoglimento dell’istanza. Tale circostanza non riguardava una mera irregolarità imputabile al datore di lavoro, ma evidenziava il difetto del requisito reddituale necessario per la regolarizzazione. In assenza di elementi contrari, il rigetto era quindi un atto dovuto per mancanza dei presupposti di legge. Il TAR ha altresì valorizzato il fatto che il datore di lavoro, dopo la notifica del preavviso di rigetto, non avesse presentato osservazioni. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. n. 77/2020

    La procedura di emersione dal lavoro irregolare è subordinata al possesso dei presupposti previsti dalla disciplina legislativa, compreso il requisito reddituale del datore di lavoro.

  • art. 9 d.m. interministeriale 27 maggio 2020

    Stabilisce i limiti reddituali del datore di lavoro richiesti per l’instaurazione del rapporto nell’ambito della procedura di emersione; la loro mancanza impedisce l’accoglimento della domanda.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto consente la partecipazione procedimentale; nel caso concreto il giudice ha accertato che era stato comunicato al datore di lavoro e inviato anche via PEC all’indirizzo indicato nell’istanza.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la sproporzione tra le dimensioni dell’impresa e il numero di lavoratori per i quali è stata presentata istanza può evidenziare il difetto del requisito reddituale del datore di lavoro e giustificare il rigetto della domanda.
  • Il difetto del requisito reddituale del datore di lavoro costituisce una carenza sostanziale dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito dell’emersione, non una mera irregolarità imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
  • Quando l’Amministrazione dimostra l’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto al datore di lavoro e l’invio all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, non è fondata la censura di omessa partecipazione procedimentale del lavoratore; resta comunque decisiva la presenza di un autonomo presupposto ostativo all’accoglimento della domanda.
  • La mancata presentazione di osservazioni da parte del datore di lavoro dopo il preavviso di rigetto assume rilievo nel confermare l’assenza di elementi idonei a superare il difetto del requisito reddituale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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