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Sentenza

Sentenza n. 2555/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 142/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, r.g. n. 989/2023

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 142/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente e a corrispondere i relativi importi. La sentenza era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. Il TAR ha rilevato anche il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia e ordinando all'amministrazione di darvi integrale esecuzione entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi sessanta giorni, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per verificare l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e ordinare le misure necessarie all'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio applicabile prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato il termine tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla carta docente per gli anni scolastici considerati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e alleghi l'inadempimento dell'amministrazione; ove quest'ultima non contesti specificamente la mancata esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento integrale.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone alla pubblica amministrazione obblighi esecutivi puntuali.
  • Prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo secondo le modalità previste dalla legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta il riconoscimento di un compenso quando rientra nei compiti istituzionali dell'organo o dell'ufficio nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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