Sentenza n. 2555/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 142/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, r.g. n. 989/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 142/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente e a corrispondere i relativi importi. La sentenza era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. Il TAR ha rilevato anche il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia e ordinando all'amministrazione di darvi integrale esecuzione entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi sessanta giorni, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per verificare l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e ordinare le misure necessarie all'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio applicabile prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato il termine tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla carta docente per gli anni scolastici considerati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e alleghi l'inadempimento dell'amministrazione; ove quest'ultima non contesti specificamente la mancata esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento integrale.
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone alla pubblica amministrazione obblighi esecutivi puntuali.
- Prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo secondo le modalità previste dalla legge.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- L'attività del commissario ad acta non comporta il riconoscimento di un compenso quando rientra nei compiti istituzionali dell'organo o dell'ufficio nominato.
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