Cassazione Penale, Sentenza n. 32781/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la correttezza della pronuncia della Corte d'appello che aveva escluso l'appello per carenza di specificità dei motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Torino del 16/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Torino del 28/02/2023 che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul requisito di specificità dei motivi d'appello (artt. 581, 591, 605 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato il motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio (in particolare l'esclusione della recidiva). Tuttavia, in appello si era limitato a chiedere l'esclusione della recidiva senza enunciare e motivare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"
La Corte interpreta la norma nel senso che i motivi d'appello richiedono specificità sia "intrinseca" (argomentazione delle censure) sia "estrinseca" (riferimento puntuale ai capi/punti della decisione). L'onere di specificità grava sull'appellante e deve consentire al giudice di appello di individuare i rilievi e svolgere il sindacato di merito.
art. 591, comma 1, lett. c) e comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata quale disposizione che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione; collegata all'art. 581 per la comminatoria della sanzione dell'inammissibilità in caso di mancata specificità.
art. 605, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle ragioni di cassazione e ai limiti di impugnazione; citata nel mezzo normativo impugnatorio generale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
La riforma ha introdotto nel codice il requisito della specificità rafforzata (art. 581, comma 1-bis), codificando l'esigenza che l'appello contenga enunciazione puntuale ed esplicita dei rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
legge 23 giugno 2017, n. 103 e giurisprudenza Sez. U., n. 8825/2016 (Galtelli)
Richiamate per evidenziare che il principio di specificità dei motivi era già affermato dalla giurisprudenza e recepito nel codice: l'appello è inammissibile se non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale di merito che indica il reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata a titolo di fatto e di contesto, non oggetto diretto della decisione di cassazione sulla ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'appello (e il ricorso per cassazione quando rileva la specificità dei motivi) è inammissibile se non enuncia "in forma puntuale ed esplicita" i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato.
- La specificità ha due profili: intrinseco (argomentazione delle censure) ed estrinseco (riferimento ai capi e punti della decisione); entrambi devono essere soddisfatti per ogni richiesta formulata.
- Non è sufficiente chiedere una pronuncia (es. esclusione della recidiva) senza indicare le ragioni fattuali e giuridiche che giustificano quella richiesta: occorre spiegare perché la valutazione del giudice di merito è errata.
- L'onere di dettaglio richiesto all'appellante è proporzionale alla specificità con cui il provvedimento impugnato ha esposto le proprie ragioni: sentenze più articolate richiedono controdeduzioni altrettanto articolate.
- La mancata osservanza del requisito di specificità espone l'impugnante non solo al rigetto/inammissibilità dell'impugnazione ma anche a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle ammende).
- Prassi consigliata in casi analoghi: per ogni punto contestato indicare espressamente il capo/punto della decisione impugnata, formulare i rilievi critici in fatto e in diritto, citare norme e giurisprudenza a sostegno e quantificare la richiesta di riforma; se si contesta la valutazione delle circostanze (es. recidiva vs attenuanti), spiegare specificamente perché le circostanze alternative dovrebbero prevalere.
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