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Ordinanza

Ordinanza n. 1111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il mancato riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'appellante ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio di rigetto della domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado avverso il mancato riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente. Nella fase d'appello cautelare il Consiglio di Stato aveva adottato un decreto cautelare interinale di accoglimento; successivamente, il 9 marzo 2026, l'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia al procedimento cautelare in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso cautelare in appello, senza esaminare nel merito i presupposti della tutela cautelare né i motivi concernenti il mancato riconoscimento del titolo estero. Per effetto della rinuncia, ha dichiarato cessata la fase cautelare d'appello e ha disposto la cessazione dell'efficacia del decreto cautelare interinale precedentemente adottato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso cautelare in appello impone al giudice di prenderne atto e preclude l'esame nel merito dei presupposti della tutela cautelare.
  • La rinuncia alla fase cautelare d'appello comporta la cessazione dell'efficacia del decreto cautelare interinale eventualmente adottato nel corso della medesima fase.
  • In presenza di una rinuncia al procedimento cautelare, le spese della fase possono essere compensate tra le parti, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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