Sentenza n. 12344/2026 - Roma, Sezione 2Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione recante la revoca delle misure di capitalizzazione già concesse
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Commissione Centrale aveva revocato la capitalizzazione delle misure di assistenza precedentemente riconosciuta a lei e al suo nucleo familiare. La revoca era stata adottata dopo la comunicazione del Servizio Centrale di Protezione relativa a una denuncia nei confronti della ricorrente, in concorso con terzi, per il reato di ricettazione. L’unica censura dedotta riguardava la violazione dell’art. 13-quater, comma 2, della legge n. 82/1991 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, la ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non avesse indicato il nesso causale tra il reato contestato e la revoca delle misure di capitalizzazione. Nel corso del giudizio è intervenuta l’archiviazione del procedimento penale, disposta dal GIP in ragione dell’insussistenza degli elementi oggettivi del reato ipotizzato. Successivamente, la Commissione Centrale ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la revoca in autotutela della delibera impugnata aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata dalla ricorrente. Il giudizio non è stato quindi definito mediante esame nel merito della censura di difetto di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della dubbia tempestività del deposito del ricorso: notificato il 6 aprile 2023, esso era stato depositato il 4 maggio 2023, oltre il termine dimidiato previsto dal combinato disposto degli artt. 119 e 45 c.p.a.
Norme richiamate
art. 10 l. 15 marzo 1991, n. 82
Individua la Commissione Centrale competente per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione.
art. 13-quater, comma 2, l. 15 marzo 1991, n. 82
È stata indicata dall’Amministrazione quale base normativa della revoca delle misure di protezione, ritenendo la condotta contestata indicativa del reinserimento della beneficiaria nel circuito criminale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Ha costituito la base giuridica della revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta dopo l’archiviazione del procedimento penale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
artt. 119 e 45 c.p.a.
Sono stati richiamati per il termine dimidiato di deposito del ricorso; la dubbia osservanza di tale termine ha contribuito alla compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un atto che rimuove integralmente il provvedimento impugnato e soddisfa in modo pieno la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- La sopravvenuta rimozione in autotutela dell’atto impugnato rende superfluo l’esame dei vizi di legittimità dedotti contro tale atto, purché l’interesse azionato risulti integralmente soddisfatto.
- Nel rito soggetto a termini dimidiati, la tempestività del deposito del ricorso deve essere verificata considerando il combinato disposto delle norme processuali applicabili; la dubbia osservanza del termine può giustificare la compensazione delle spese anche in caso di cessazione della materia del contendere.
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