Cassazione Civile, Ordinanza n. 34915/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno 2009, venivano recuperate a tassazione quote di ammortamento ritenute indeducibili e costi per acquisto di carburante, con correlato recupero dell'IVA. La società impugnava l'atto dinanzi al giudice tributario; sia in primo grado sia in appello le doglianze venivano respinte. In cassazione la società articolava quattro motivi: (1) denunciava la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso, sostenendo che mancassero prova dell'avviso di ricevimento e della raccomandata informativa, nonché che il vizio non fosse sanabile; (2) contestava la motivazione dell'accertamento, ritenendo illegittimo il rinvio per relationem al processo verbale di constatazione non allegato e lamentando violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sanzionatori; (3) censurava la decisione d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che lo sgravio fosse solo parziale e disposto in autotutela per correggere un errore di iscrizione a ruolo, invocando l'art. 115 c.p.c.; (4) deduceva omesso esame di fatti decisivi, reiterando molte delle questioni svolte in appello sulla nullità dell'atto e sull'infondatezza della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la sentenza impugnata dava conto di una notifica eseguita presso la sede sociale e presso il domicilio del legale rappresentante, con consegna a soggetti abilitati e successivo invio delle raccomandate informative; ha inoltre ribadito che, in materia tributaria, la notifica non è requisito di esistenza dell'atto ma condizione di efficacia e che, comunque, l'eventuale vizio era sanato dalla proposizione del ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti gli atti richiamati, e in parte infondato, perché la motivazione per relationem al pvc è legittima quando il verbale sia noto al contribuente e il suo contenuto essenziale sia recepito nell'avviso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché lo sgravio era stato disposto in autotutela e non costituiva riconoscimento definitivo della pretesa, con conseguente applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 sulle iscrizioni a titolo provvisorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei requisiti di deduzione del vizio motivazionale e, comunque, per l'applicazione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. trattandosi di sentenza d'appello confermativa sulle questioni di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore importo previsto dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
il vizio della notificazione, ove si tratti di nullità e non di inesistenza, può essere sanato dalla proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo
art. 115 c.p.c.
la sua violazione presuppone che il giudice abbia deciso sulla base di prove non dedotte o abbia disatteso prove ritualmente introdotte; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 7 L. n. 890 del 1982
la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa al destinatario
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem nei limiti indicati dalla giurisprudenza
art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di specifica motivazione dell'atto sanzionatorio; la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza e perché la motivazione per relationem era ammissibile
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
l'avviso di accertamento deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio al pvc nei limiti della trascrizione o conoscenza del suo contenuto essenziale
art. 3 L. n. 241 del 1990
richiamato quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi; non impedisce la motivazione per relationem se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è noto o riprodotto
art. 15 D.P.R. n. 602 del 1973
gli imponibili accertati ma non ancora definitivi vanno iscritti a ruolo a titolo provvisorio per un terzo; lo sgravio disposto dall'Ufficio è stato letto come autotutela correttiva di un errore di iscrizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base delle censure per violazione di legge formulate nei primi tre motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità per mancata specificazione del fatto storico e, in parte, per il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per i requisiti di specificità e trascrizione degli atti/documenti rilevanti nel ricorso per cassazione
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti posti a base del ricorso
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
esclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi, la nullità della notifica è sanata dalla proposizione del ricorso quando il contribuente abbia comunque avuto conoscenza dell'atto; la notifica, di regola, è condizione di efficacia e non di esistenza giuridica dell'atto tributario.
- La notificazione a mezzo posta eseguita a mani di persona diversa dal destinatario si perfeziona, dopo la disciplina speciale della L. n. 890 del 1982, con l'invio della raccomandata informativa al destinatario; la prova della regolarità del procedimento notificatorio va valutata in concreto sugli atti di causa.
- L'avviso di accertamento tributario può essere motivato per relationem al processo verbale di constatazione, purché il verbale sia conosciuto dal contribuente o sia allegato, ovvero il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato in modo da consentire la piena difesa.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono documenti o atti processuali devono rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, con indicazione e trascrizione dei passaggi rilevanti, altrimenti sono inammissibili.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, e del momento in cui è stato discusso tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
- L'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente il materiale probatorio ritualmente acquisito; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
- Per gli imponibili non ancora definitivi, l'iscrizione a ruolo avviene a titolo provvisorio secondo la disciplina speciale, e un eventuale sgravio dell'Ufficio può essere letto come correzione in autotutela di un errore materiale senza implicare l'abbandono definitivo della pretesa.
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