Sentenza del 30/06/2016 n. 13383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR relativi agli anni 1994 e 1995. Gli accertamenti si fondavano sul rinvenimento di documentazione extracontabile e sulle movimentazioni bancarie effettuate dai soci, ritenute riferibili alla società. La Commissione regionale aveva ritenuto illegittimi gli avvisi perché questi richiamavano il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), mentre l'accertamento risultava sostanzialmente fondato sulla lett. d) del comma 2, relativa alla rettifica induttiva in presenza di scritture contabili complessivamente inattendibili. L'Agenzia ha sostenuto che l'erronea indicazione della norma applicata non comporta nullità quando i presupposti di fatto della pretesa siano chiaramente indicati nell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo all'insufficienza della motivazione. Ha stabilito che l'erroneo richiamo alla disposizione normativa non determina, di per sé, la nullità dell'avviso di accertamento se i fatti posti a fondamento della pretesa sono espressamente indicati e consentono comunque di individuare la corretta base giuridica dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. c) e d)
L'accertamento era indicato come effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), mentre i fatti risultavano riconducibili alla lett. d) del comma 2.
L'erronea indicazione della lettera o del comma applicabile non rende automaticamente nullo l'avviso se i presupposti fattuali dell'accertamento sono chiaramente esposti. Il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa sulla base dei fatti indicati nell'atto, anche se questi risultano sussumibili in una diversa disposizione normativa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
L'avviso di accertamento deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'obbligo di motivazione è rispettato quando l'atto consente al contribuente di conoscere i fatti contestati e di difendersi adeguatamente. Un errore nel riferimento normativo non comporta nullità se non compromette tale funzione.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice tributario può qualificare giuridicamente i fatti posti a fondamento della pretesa anche in modo diverso dall'ufficio, purché non introduca fatti nuovi e rimanga entro l'oggetto della controversia.
Massime di principio
- Un errore nel richiamo della norma contenuto in un avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se i fatti contestati siano indicati con sufficiente chiarezza.
- Il giudice può correggere o riqualificare il fondamento giuridico dell'accertamento sulla base dei fatti già esposti nell'avviso, senza violare il principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia.
- La motivazione dell'avviso deve permettere al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre la difesa; la nullità si configura soprattutto quando l'errore normativo impedisce tale comprensione.
- Nel valutare la validità di un accertamento occorre esaminare il contenuto complessivo dell'atto, comprese le circostanze fattuali e gli elementi probatori richiamati, non soltanto la disposizione normativa formalmente citata.
- La decisione della Cassazione non ha definitivamente stabilito la debenza delle imposte: ha annullato la sentenza regionale e rinviato la causa affinché il giudice di merito rivaluti la fondatezza dell'accertamento.
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