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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto di rigetto della istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 12 agosto 2024 (volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale), emesso dalla Questura di Lecce con provvedimento n. -OMISSIS- del 30 settembre 2024, notificato in data 8 ottobre 2024, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di tutti gli atti connessi con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202401352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, fondato sulla scadenza del visto di ingresso e sul superamento del periodo massimo di soggiorno autorizzato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino senegalese, era entrato in Italia munito di nulla osta e visto di ingresso per lavoro stagionale, aveva sottoscritto un contratto di lavoro e successivamente era stato assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro. Avendo maturato il numero di giornate lavorative previsto dall'art. 24, comma 10, del testo unico sull'immigrazione, assumeva di aver diritto alla conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario. Impugnava il diniego della Questura deducendo, con tre motivi congiunti, la violazione degli artt. 5 e 24 d.lgs. 286/1998 e delle disposizioni regolamentari, nonché della l. 241/1990 e dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e diritto di difesa. Contestava in particolare che il ritardo nella definizione del procedimento, protrattosi oltre la scadenza del visto, potesse ricadere su di lui, deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione per il mancato esame del contratto di soggiorno, del rapporto di lavoro e del passaporto, e lamentava l'omesso preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Sosteneva inoltre che il rilascio del permesso, anche se ormai scaduto, fosse necessario per consentire la successiva conversione del titolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando in sede di merito la motivazione già posta a fondamento del rigetto dell'istanza cautelare. Dalla lettura combinata degli artt. 5, comma 3-bis, lettera a), e 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998 emerge che il permesso e il nulla osta per lavoro stagionale autorizzano l'attività lavorativa per un massimo complessivo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, anche in presenza di più contratti o di un cambio di datore di lavoro; al termine di tale periodo lo straniero deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che disponga di un permesso per motivi diversi dal lavoro stagionale. Poiché il ricorrente aveva già soggiornato in Italia oltre la durata del visto e del limite massimo previsto dalla legge, la Questura non poteva rilasciare il permesso stagionale richiesto. La successiva assunzione a tempo indeterminato e la dedotta istanza di conversione non assumevano rilievo, non risultando richiesta né disponibile la quota del decreto flussi necessaria per la conversione. Il contratto di soggiorno e il contratto di lavoro consentivano soltanto lo svolgimento dell'attività entro il limite temporale del lavoro stagionale, ma non fondavano autonomamente il diritto a un diverso titolo di soggiorno. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e istruito, poiché indicava le circostanze fattuali e le norme che impedivano il rilascio del titolo. È stata inoltre respinta la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto: trattandosi di provvedimento strutturalmente vincolato dal superamento del termine massimo e dall'assenza della quota per la conversione, opera l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state compensate. Il TAR ha revocato il precedente diniego della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e ha ammesso il ricorrente al beneficio, liquidando il compenso del difensore in euro 2.000 oltre accessori a carico dell'Erario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro [...] non può superare [...] in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.

    Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi, anche se riferito a uno o più contratti stagionali.

  • art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

    Il lavoratore stagionale può soggiornare e lavorare entro il limite massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; al termine deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo il possesso di un diverso permesso di soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario quando il provvedimento è vincolato e, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali non determinano l'annullabilità dell'atto quando il provvedimento ha natura vincolata e risulta dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione sollecita dell'udienza di merito dopo l'accoglimento dell'appello cautelare; non costituisce il fondamento della decisione di merito.

  • art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione alla revoca del precedente diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla successiva ammissione del ricorrente.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, anche quando siano intervenuti più contratti o un cambio di datore di lavoro, non può autorizzare il soggiorno e l'attività lavorativa per oltre nove mesi complessivi in un periodo di dodici mesi, salvo il possesso di un diverso titolo di soggiorno.
  • Al termine del periodo massimo autorizzato dal nulla osta e dal visto per lavoro stagionale, lo straniero deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che abbia conseguito un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro stagionale.
  • La stipula di un contratto di soggiorno o di un contratto di lavoro, inclusa l'assunzione a tempo indeterminato, non attribuisce di per sé il diritto al rilascio di un diverso permesso di soggiorno quando manchino gli ulteriori presupposti normativi, compresa la quota richiesta per la conversione.
  • Il diniego di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale è provvedimento vincolato quando il richiedente abbia superato il periodo massimo di soggiorno autorizzato e non sussistano i presupposti per la conversione; in tale ipotesi l'omesso preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La sopravvenuta scadenza del visto durante la definizione del procedimento non rende illegittimo il diniego quando, al momento della decisione, siano comunque superati i limiti massimi di soggiorno e manchino i presupposti per il rilascio di un diverso titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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