Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della conferma dell'Agenzia circa l'intervenuta definizione delle cartelle di pagamento mediante la procedura agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016. Ha quindi dichiarato estinto il processo, disponendo la compensazione delle spese di lite. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiori imposte ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, imputando il maggior reddito anche ai soci della società e disconoscendo l'inerenza di alcuni costi documentati. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR della Toscana aveva respinto l'appello principale della società e dei soci e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. In cassazione i contribuenti hanno dedotto un unico motivo, articolato, denunciando: violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto fatture prive dei requisiti normativi e per aver mal governato gli oneri probatori; nonché motivazione apparente in punto di inerenza dei costi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Successivamente i ricorrenti hanno comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e hanno dichiarato rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; l'Agenzia ha confermato che le cartelle di pagamento relative agli accertamenti erano state tutte definite ai sensi della medesima disciplina.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro della censura di legittimità per violazione di legge dedotta dai ricorrenti.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
È invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta erronea valutazione della deducibilità/inerenza dei costi.
art. 2729 c.c.
È richiamato con riferimento al preteso cattivo uso delle presunzioni e dell'onere probatorio da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato dai ricorrenti per denunciare una motivazione ritenuta apparente sul profilo dell'inerenza dei costi.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
La Corte ne prende atto quale base della definizione agevolata che ha determinato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del processo.
l. n. 225 del 2016
È richiamata come legge di conversione del decreto sulla definizione agevolata; la Corte la considera insieme al decreto ai fini dell'estinzione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara rinuncia al ricorso e risulta che la pretesa fiscale oggetto di lite è stata definita mediante una procedura agevolata, il processo va dichiarato estinto senza esame del merito.
- La definizione agevolata delle cartelle relative agli accertamenti può determinare la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio di legittimità, se l'Amministrazione conferma l'avvenuta definizione delle partite iscritte a ruolo.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
- Le censure relative alla deducibilità dei costi, all'inerenza e al corretto governo delle presunzioni restano assorbite quando sopravviene una causa estintiva del giudizio che impedisce la decisione nel merito.
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