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Ordinanza

Ordinanza n. 3971/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei giudizi di insufficienza riportati dal ricorrente all’esito delle prove scritte degli esami di idoneità professionale per giornalisti professionisti e ogni altro atto presupposto e comunque connesso agli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202606573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi di insufficienza riportati nelle prove scritte dell'esame di idoneità professionale per giornalisti professionisti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i giudizi di insufficienza riportati all'esito delle prove scritte dell'esame di idoneità professionale per giornalisti professionisti, nonché gli atti presupposti e connessi. Il TAR non espone il contenuto specifico delle censure, limitandosi a rilevare che esse necessitano di un adeguato approfondimento non effettuabile nella sede di sommaria delibazione cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di non poter definire la domanda cautelare sulla base di una sommaria valutazione, poiché le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi disposto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 ottobre 2026, ritenendo così adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari del ricorrente. Non è stata disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando la controversia richiede un approfondimento non compatibile con la sommaria delibazione cautelare, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito quale modalità di tutela delle esigenze cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le censure proposte in una domanda cautelare richiedono un approfondimento non compatibile con la sommaria delibazione, il giudice amministrativo può tutelare provvisoriamente il ricorrente fissando sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessariamente sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEsami di abilitazione
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiTutela cautelare

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