Cassazione Penale, Ordinanza n. 04952/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione della Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente la misura della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulla graduazione della pena investe un ambito rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e sia immune da manifesta illogicità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto che la doglianza non fosse deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati e che, comunque, la motivazione del giudice di merito fosse congrua, avendo valorizzato la reiterazione di una condotta analoga a distanza di soli due anni, elemento ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro legale della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio per la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Implicitamente richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni correlati a circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito in tema di attenuanti generiche, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e priva di evidenti illogicità.
- La reiterazione di una condotta analoga a breve distanza temporale può costituire elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, ove valorizzato dal giudice di merito in un quadro motivazionale coerente.
Come è indicizzato
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