Sentenza del 13/05/2020 n. 14738 - Corte di Cassazione
Reati penali - Sequestro preventivo - Dichiarazione fraudolenta - Emissione di fatture inesistenti - Evasione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di restituzione/parziale dissequestro di somme cautelate con decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione a reati tributari e connessi (dichiarazione fraudolenta, fatture inesistenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori). Chiedeva il dissequestro per aderire alla definizione agevolata (cd. pace fiscale) e/o la possibilità che le somme fossero trasferite direttamente dal Fondo Unico Giustizia alle casse erariali (ovvero che fosse autorizzato l'uso delle somme, anche vincolandone la destinazione, per pagare F24 o per versamenti a favore dell'Erario). Ha invocato l'applicazione dell'art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000 (esclusione della confisca per la parte impegnata a versare all'Erario), dell'art. 104‑bis disp. att. c.p.p., dell'art. 85 disp. att. c.p.p. e delle norme sul trattamento delle somme sequestrate, nonchè il principio secondo cui l'Erario sarebbe creditore anteriore con preferenza.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca determina che le somme, una volta affluite al Fondo Unico Giustizia (gestito da Equitalia Giustizia), sono materialmente e giuridicamente sottratte alla disponibilità del titolare, che mantiene solo un diritto di credito al tantundem maggiorato degli interessi. Il giudice non può ordinare trasferimenti atipici (es. versamento diretto alle cosiddette "casse erariali") né disporre l'uso del denaro in modo difforme dalla disciplina del Fondo; l'art. 104‑bis e le regole del D.Lgs. 159/2011 non sono applicabili nella fattispecie; l'art. 85 disp. att. c.p.p. non è utilizzabile per rendere disponibile il denaro sequestrato al fine di effettuare pagamenti prima della restituzione. Quanto alla definizione agevolata, l'art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000 consente che la confisca non operi per la parte oggetto di impegno, ma non impedisce il sequestro finalizzato a garantire la confisca in caso di mancato pagamento; la riduzione del sequestro per rate già versate richiede istanza al PM con prova del quantum versato e non può essere decisa d'ufficio dal tribunale del riesame quando mancano elementi contabili chiari. Pertanto il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12‑bis
Consente che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro; tuttavia non impedisce l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per garantire l'azione ablativa in caso di mancato pagamento; non autorizza il giudice a ordinare il trasferimento diretto delle somme sequestrate alle casse erariali.
Art. 104‑bis disp. att. c.p.p.
Riguarda amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca in casi particolari; la Corte ha ritenuto che non si applica al regime del Fondo Unico Giustizia e non legittima l'uso diretto delle somme per pagamenti all'Erario nella specie.
Art. 85 disp. att. c.p.p.
Prevede la restituzione subordinata all'esecuzione di specifiche prescrizioni nel contesto del sequestro probatorio; la Corte ha affermato che tale norma non è applicabile al sequestro preventivo di somme finalizzato alla confisca, perché l'attuale disciplina del sequestro preventivo è autonoma e non richiama più l'art. 85.
D.L. n. 119/2018, art. 6 (pace fiscale)
La definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata; può costituire impegno rilevante ai sensi dell'art. 12‑bis purché le controversie oggetto di definizione concernano gli stessi fatti produttivi del profitto confiscabile e non riguardino risorse escluse dalla definizione.
D.L. n. 143/2008 e successive modifiche (istituzione Fondo Unico Giustizia)
Stabilisce che le somme sequestrate affluiscono al Fondo Unico Giustizia, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A., e che queste somme sono poi gestite per massa secondo regole di assegnazione e investimento; ciò impedisce al giudice di disporne individualmente con provvedimenti atipici.
D.M. 30 luglio 2009 (regolamento Fondo Unico Giustizia)
Regola la gestione, il rendimento e la restituzione delle somme del FUG; conferma che il denaro sequestrato è gestito per massa e che l'avente titolo conserva il solo diritto al tantundem.
D.Lgs. n. 159/2011, artt. 50 e 52
Norme sul trattamento dei crediti e sulla protezione dei terzi; la Corte ha osservato che il terzo titolare di credito anteriore al sequestro è persona distinta dallo Stato e che, in caso di confisca, i crediti erariali si estinguono per confusione, rendendo inapplicabile l'argomento del ricorrente secondo cui lo Stato sarebbe creditore di sé stesso.
Codice civile, art. 1253 (confusione) e artt. 1782, 1813, 1814 c.c.
La confusione estingue i crediti in caso di acquisizione dei beni da parte dello Stato; le norme sul deposito irregolare sono usate per spiegare il regime giuridico del denaro sequestrato (passaggio di proprietà al depositario gestore e diritto al tantundem per l'avente titolo).
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca trasforma materialmente e giuridicamente le somme sequestrate in risorse gestite dal Fondo Unico Giustizia; il soggetto sottoposto a sequestro conserva solo un diritto di credito al tantundem maggiorato degli interessi, non la disponibilità diretta del denaro.
- Il giudice penale non ha potere di ordinare provvedimenti atipici volti a trasferire direttamente le somme sequestrate alle 'casse erariali' o ad imporne l'uso per pagamenti fiscali: le somme sono gestite per massa dall'ente preposto (Equitalia Giustizia/FUG) secondo la normativa sulla gestione del Fondo.
- L'art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000 protegge la parte del profitto per cui il contribuente si è impegnato a versare all'Erario, ma non vieta il sequestro cautelare volto a garantire la confisca in caso di mancato pagamento; non dà diritto automatico alla restituzione del denaro sequestrato prima del verificarsi dell'adempimento.
- L'art. 85 disp. att. c.p.p. (restituzione subordinata a prescrizioni) non è applicabile al sequestro preventivo di somme finalizzato alla confisca secondo la disciplina vigente; non può essere usato per ottenere la restituzione del denaro al fine di effettuare pagamenti prima che la restituzione sia disposta.
- Se si è già pagata una rata o si è perfezionata una definizione agevolata, la riduzione del sequestro o la restituzione parziale va richiesta al Pubblico Ministero con prova documentale del pagamento e della collegabilità delle somme pagate al profitto oggetto di confisca; il tribunale del riesame non può svolgere istruttorie contabili complesse in sede d'appello cautelare.
- Non è ammissibile per il privato far valere gli interessi dell'Erario come 'terzo creditore' per ottenere l'uso delle somme sequestrate: lo Stato non è un soggetto che il ricorrente possa rappresentare per scavalcare la disciplina del Fondo e del sequestro.
- In casi analoghi, per massimizzare le possibilità di ottenere la revoca/parziale revoca del sequestro è opportuno: (a) presentare tempestiva istanza al PM con documentazione fiscale e ricevute di pagamento; (b) dimostrare la coincidenza fra i fatti oggetto di imputazione e le controversie oggetto di definizione; (c) evitare di introdurre in sede di appello censure nuove che non siano già dedotte e documentate in primo grado.
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