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Sentenza

Sentenza del 14/05/2020 n. 8915 - Corte di Cassazione

IRPEF - Società a ristretta base sociale - Utili - Presunzione di attribuzione ai soci - Ammissibilità - Presunzione di secondo grado - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per utili imputati per trasparenza da una società lussemburghese (V. S.A.) ritenuta di fatto operante in Italia; contestazioni anche su sanzioni, utilizzabilità di indagini bancarie, validità di notifiche rese dopo cancellazione della società, iscrizioni a ruolo e ipoteche.

La decisione

Il procedimento in Cassazione è stato estinto nei confronti di L.G. e L.E. (rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata D.L. 193/2016). Il ricorso di L.C. è stato integralmente rigettato. Confermato l'operato dell'Amministrazione finanziaria: legittima l'imputazione agli azionisti di utili extracontabili in presenza di base sociale ristretta; legittime le indagini bancarie e la relativa utilizzazione salvo pregiudizio di diritti fondamentali; valida la notifica ai soci anche dopo la cancellazione della società per effetto del fenomeno successorio; legittime iscrizioni a ruolo e iscrizioni ipotecarie secondo la normativa vigente. Condanna L.C. al pagamento delle spese (Euro 13.300,00 per ciascuna controparte oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2495, comma 2

    La cancellazione della società dal registro non esclude il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci (fenomeno successorio), giustificando la notifica e l'azione nei confronti dei soci.

  • Codice Civile, art. 2945

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla cancellazione e alla prescrizione; la Corte ha ritenuto non ostativo il fenomeno successorio che consente l'azione contro i soci nonostante la cancellazione.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 32

    Regola l'acquisizione delle movimentazioni bancarie e la presunzione di disponibilità di maggior reddito; la Corte conferma l'utilizzabilità dei dati bancari in sede tributaria e precisa la diversa efficacia delle operazioni di versamento (rilevanti per tutti) e di prelevamento (valore presuntivo per titolari di reddito d'impresa).

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 41-bis

    Riferito in relazione alle regole di imputazione dei redditi e al procedimento di accertamento; la Corte ritiene corretta l'operatività delle presunzioni e della motivazione degli atti che rinviano al p.v.c.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 65, comma 4

    Richiamato analogicamente per giustificare la notifica ai soci in caso di morte/cancellazione come forma di raggiungimento dei successori; conferma la validità della notifica collettiva all'ultimo domicilio conosciuto.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917), art. 47

    Richiamato nel contesto dell'imputazione per trasparenza degli utili ai soci; la Corte conferma l'ammissibilità dell'imputazione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base.

  • T.U.I.R., art. 75, comma 5-bis

    Citato dalla difesa sulla presunzione di residenza fiscale delle società estere; la Corte ha ritenuto le questioni comunque assorbite dal complesso esame probatorio e dai principi applicati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni per emanare avvisi decorre solo se vi è stato accesso, ispezione o verifica nei locali; la mancata osservanza del termine vale solo in tali ipotesi salvo ragioni di urgenza.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 602, artt. 15, 50 e 77

    Art. 15 e correlati disciplinano l'iscrizione a ruolo e la fase amministrativa di riscossione; art. 77 disciplina l'iscrizione ipotecaria come atto prodromico all'esecuzione senza obbligo di motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico rispetto al contribuente; art. 50 concerne intimazione per l'espropriazione.

  • D.Lgs. 2 luglio 1997, n. 472

    Norme sulle sanzioni amministrative tributarie; la Corte richiama il principio di personalità e legalità delle sanzioni ma riconosce la possibilità di responsabilità dei soggetti materialmente coinvolti (amministratori di fatto) sulla base della precedente normativa di corresponsabilità e della ricostruzione fattuale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7, 10

    Richiamate in tema di diritto di difesa e garanzie procedimentali; la Corte valuta la regolarità motivazionale degli atti alla luce dell'effettiva conoscenza della pretesa da parte dei contribuenti.

  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 546, art. 68

    Disciplina l'esecuzione delle sentenze tributarie; la Corte distingue la disciplina dell'iscrizione a ruolo amministrativa (DPR 602/1973) dalla fase esecutiva disciplinata dal D.Lgs. 546/1992.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv. L. 1/12/2016 n. 225)

    Norma sulla definizione agevolata che ha indotto L.G. ed L.E. a rinunciare al ricorso (estinzione del giudizio nei loro confronti).

Massime di principio

  • In società di capitali a ristretta base sociale (o familiare) è ammessa la presunzione relativa che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci: tali utili devono essere imputati ai soci nell'anno di realizzazione, salvo che il socio provi che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.
  • La presunzione di attribuzione agli soci non costituisce una presunzione di secondo grado vietata: il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario e il vincolo di controllo reciproco, non l'accertamento induttivo dei maggiori redditi della società.
  • La notifica di atti impositivi ai soci dopo la cancellazione della società non è automaticamente nulla: opera il fenomeno successorio che consente di agire nei confronti dei soci quando le obbligazioni sociali permangono.
  • I dati bancari acquisiti dall'Amministrazione tributaria sono utilizzabili in accertamento; le operazioni di versamento hanno valore presuntivo generale, mentre le operazioni di prelevamento rilevano principalmente per i titolari di reddito d'impresa; l'assenza di una formale autorizzazione alle indagini bancarie non rende automaticamente inutilizzabili i dati, salvo violazione di diritti fondamentali o concreto pregiudizio al contribuente.
  • Il termine di 60 giorni per l'emissione di avvisi di accertamento (art. 12 L. 212/2000) decorre solo se è avvenuto accesso/ispezione/verifica nei locali destinati all'attività; in assenza di tali atti il termine non opera come causa automatica di illegittimità.
  • L'agente della riscossione è legittimato a difendersi per vizi propri degli atti di riscossione (iscrizione a ruolo, cartelle, ipoteche); per vizi inerenti l'atto impositivo sono principalmente legittimati l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, senza necessario litisconsorzio obbligatorio.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 è atto prodromico alla esecuzione e non richiede una specifica motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello del contribuente; la sua legittimità va valutata sulla base della corretta notifica delle cartelle e dei termini di legge.
  • In presenza di contestazioni sulle sanzioni amministrative tributarie è essenziale che la motivazione di responsabilità personale dei soci sia specifica e ancorata a elementi di fatto (gestione effettiva, procure, comportamenti concreti); censure generiche sulla violazione dei principi di imputabilità o legalità sono spesso inammissibili.

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