Sentenza del 14/05/2020 n. 8914 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza che aveva accolto il ricorso di G.M. per il rimborso del 90% delle imposte versate nei periodi d'imposta 1990-1992 (in base all'ordinanza n.2057/1990 e alle successive previsioni normative), deducendo il difetto di legittimazione del contribuente nella sua qualità di lavoratore dipendente e "sostituito d'imposta": secondo l'Agenzia le agevolazioni/facilitazioni erano rivolte solo ai sostituti d'imposta e non ai dipendenti sui quali le ritenute erano operate.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza favorevole a G.M.: viene riconosciuta la legittimazione diretta del lavoratore dipendente (sostituito) a richiedere il rimborso delle somme indebitamente ritenute e versate, conformemente alla giurisprudenza consolidata e al principio di cui all'art. 38 del d.P.R. n.602/1973. L'Agenzia è condannata a rimborsare le spese di giudizio (liquidate in euro 2.300,00 oltre oneri). La sentenza segnala inoltre che il contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato in virtù dell'esenzione prevista (richiamata Cass. 1778/2016).
Norme richiamate
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990
"il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge"
L'ordinanza prevedeva misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma; pur richiamando il ruolo dei sostituti d'imposta nelle modalità operative, non esclude la possibilità che il soggetto sul quale gravano effettivamente le ritenute (il sostituito) abbia diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma primaria di riferimento per le misure di sostegno ai soggetti colpiti dal sisma del 1990; interpretata insieme alle successive norme come origine della possibilità di rimborso. La Corte ne considera applicabile la tutela anche al percettore di redditi da lavoro dipendente.
Art. 1, comma 665, legge 11 dicembre 2014, n. 190
"soggetti ... che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore a 10% previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
Norma che ha riconosciuto espressamente il diritto al rimborso: la Corte la interpreta come comprensiva del diritto del sostituito (lavoratore) a ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate, anche se materialmente operate e versate dal datore di lavoro.
Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
Principio generale che legittima il cd. sostituito (beneficiario effettivo dell'agevolazione) a presentare direttamente la richiesta di rimborso: la Corte lo utilizza come fondamento giuridico per riconoscere la legittimazione del dipendente.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23 febbraio 2005
Atto amministrativo che aveva interpretato l'agevolazione come riferibile ai soli sostituti d'imposta; la Corte, tuttavia, ritiene prevalente la interpretazione estensiva delle norme e la giurisprudenza che consente la domanda diretta del sostituito.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nella versione introdotta dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Riferimento normativo sul contributo unificato: la Corte ricorda, richiamando Cass. 1778/2016, che le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal versamento del contributo mediante meccanismo della prenotazione a debito, per cui la norma non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 16-octies, comma 1, lett. b), legge n. 123 del 2017 (conv. d.l. n. 91/2017)
Richiamata come parte del quadro normativo di modifica/testo novellato che ha confermato/precisato il diritto al rimborso riconosciuto successivamente dalla legge 190/2014; utile a mostrare l'evoluzione normativa che supporta l'interpretazione estensiva a favore del sostituito.
Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. 4291/2018, 29039/2017, 17472/2017, 14406/2016, Cass. 1778/2016)
Serie di pronunce che consolidano il principio secondo cui il percettore di reddito da lavoro dipendente ha legittimazione a richiedere il rimborso delle ritenute indebitamente operate e versate dal datore di lavoro; Cass. 1778/2016 è richiamata specificamente in tema di esenzione dal contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Il soggetto sul quale sostanzialmente grava l'obbligazione tributaria (anche se la ritenuta è stata operata dal sostituto) è legittimato a chiedere il rimborso: il diritto spetta al beneficiario effettivo, non solo al soggetto che ha materialmente versato le imposte.
- La dizione normativa o amministrativa che menzioni i "sostituti d'imposta" nelle modalità operative non esclude automaticamente il diritto del sostituito a ottenere il rimborso, salvo chiaro ed espresso divieto normativo.
- In caso di rifiuto o silenzio dell'Amministrazione finanziaria la via giurisdizionale (Tribunale tributario e, in ultima istanza, Corte di cassazione) può essere percorsa dal sostituito per ottenere il rimborso; è utile citare l'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza consolidata.
- Documentare che l'onere economico è effettivamente gravato sul lavoratore (buste paga, ritenute, dichiarazioni) rafforza la legittimazione alla domanda di rimborso.
- Se la normativa successiva ha esplicitato il diritto al rimborso (es. legge 190/2014 e successive modifiche), questa evoluzione rafforza le richieste dei contribuenti anche per periodi anteriori ove previsto.
- Verificare sempre la possibile esenzione o regole particolari sul pagamento di contributi processuali (es. contributo unificato) se la controparte è una pubblica amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mag 2020Sentenza del 14/05/2020 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 14 mag 2020Sentenza del 14/05/2020 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 14 mag 2020Sentenza del 14/05/2020 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 mag 2020Sentenza del 14/05/2020 n. 369 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 mag 2020Sentenza del 14/05/2020 n. 371 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 mag 2020Sentenza del 14/05/2020 n. 764 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →