Sentenza del 14/05/2020 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2014 con cui l'Ufficio ha rideterminato induttivamente il reddito d'impresa da Euro 20.293,00 a Euro 130.257,00. L'accertamento si fondava, secondo l'Ufficio, sull'inattendibilità delle scritture di magazzino e sull'omessa indicazione nelle fatture del dettaglio delle ore di manodopera; in conseguenza sono stati determinati induttivamente maggiori ricavi basandosi su un criterio desunto dal costo del lavoro e dall'applicazione di un ricarico sui materiali. Il contribuente ha censurato: 1) assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo perché non era obbligato alla tenuta delle scritture di magazzino e non è obbligatoria in fattura l'indicazione delle ore/ tariffa oraria; 2) illegittimità dell'uso del costo del lavoro come criterio induttivo e dell'adozione di un forfettario 10% insufficiente a compensare le variabili; 3) errore nel calcolo del ricarico sui materiali (uso di media semplice invece che ponderata) e mancato scorporo della componente lavoro dal valore su cui è stato applicato il ricarico, con conseguente doppia determinazione della componente lavoro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che non potesse essere utilizzata l'inattendibilità delle scritture di magazzino come presupposto dell'accertamento induttivo poiché il contribuente non era obbligato, per limiti di fatturato, alla loro tenuta. Ha inoltre escluso che la mancata indicazione in fattura del dettaglio delle ore e della tariffa possa costituire elemento fondante dell'accertamento induttivo in assenza di obbligo normativo. Ha ritenuto infine che il costo del lavoro non sia, di per sé, criterio valido per la determinazione induttiva dei ricavi (per le molteplici variabili non considerate dall'Ufficio) e ha censurato l'errata metodologia nel ricarico sui materiali (media semplice, mancato scorporo della componente lavoro, mancata considerazione delle minutaglie), con conseguente annullamento dell'accertamento. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973 art. 14, comma 1, lett. d)
Stabilisce l'esenzione, per limiti di fatturato, dall'obbligo di tenuta delle scritture di magazzino: se il contribuente è esonerato, la forma sintetica delle rimanenze non può essere considerata indice di inattendibilità a fondamento di un accertamento induttivo.
DPR n. 695/1996 art. 1 (Regolamento di semplificazione delle scritture contabili)
Conferma la possibilità di semplificare le scritture contabili per i soggetti esonerati, rafforzando il principio che l'assenza di scritture particolari non può automaticamente costituire elemento probatorio di anomalie.
DPR n. 633/1972 art. 21, comma 2, lett. g)
La norma indica gli elementi integrativi della fattura, ma il Tribunale ha ritenuto che non esista obbligo specifico di dettagliare monte ore e tariffa oraria, pertanto la loro omissione non può da sola giustificare un accertamento induttivo.
Cassazione, sent. 18.01.2017 n. 1119
una mera valutazione relativa ai costi di manodopera non può costituire di per sé il dato certo ed oggettivo legittimante l'accertamento analitico-induttivo
Principio giurisprudenziale secondo cui il presupposto dell'accertamento induttivo deve essere un fatto storico certo e non un elemento meramente valutativo; in linea con ciò, i costi del lavoro, essendo valutativi e soggetti a molteplici incidenze, non possono da soli giustificare un'induzione sui ricavi.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo deve poggiare su dati oggettivi, non su elementi meramente valutativi: elementi come il costo del lavoro o la forma sintetica delle scritture non obbligatorie non sono di per sé idonei a costituire il fondamento dell'induzione.
- Se il contribuente è esonerato per legge dalla tenuta di specifiche scritture (es. magazzino), la mera forma o sintesi di rimanenze non può essere motivazione sufficiente per dichiararle inattendibili e fondare un accertamento induttivo.
- La fattura non è tenuta a riportare, salvo diversa previsione normativa, il dettaglio delle ore e della tariffa oraria; l'omissione di tale dettaglio non può essere utilizzata isolatamente come presupposto per un'accertamento induttivo.
- L'utilizzo del costo del lavoro come criterio induttivo richiede adeguata valutazione delle molteplici variabili (tempi morti, trasferimenti, sopralluoghi, lavori sottocosto, attività non fatturata, ecc.); le rettifiche 'a forfait' devono essere chiaramente motivate e proporzionate.
- Nel calcolo del ricarico sui materiali occorre adottare metodi appropriati (es. media ponderata) e scorporare ogni componente lavoro dal valore su cui si applica il ricarico, per evitare doppia imputazione della componente lavoro.
- Le motivazioni dell'Ufficio devono essere specifiche e documentate: percentuali, forfettizzazioni e metodologie di calcolo impiegate per l'induzione devono risultare adeguatamente illustrate e giustificate per superare la presunzione a favore del contribuente.
- Nei casi in cui le questioni sono particolarmente complesse e controverse, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti.
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