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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11258/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 31/10/2025 che aveva accolto la richiesta di riesame di Eleonora Sordi avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 18/09/2025. Il sequestro era finalizzato alla confisca diretta (e, in subordine, per equivalente) del profitto del reato ai sensi dell'art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 per complessivi euro 12.331.399,24, da apporre pro quota sulle società indicate (tra cui Security.it s.r.l.) o, in alternativa, sui beni e conti degli indagati. Il Procuratore denunciava violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p. e norme richiamate) e vizio della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che il G.I.P. aveva adeguatamente comprovato il fumus commissi delicti nei decreti del 1/09/2025 e del 18/09/2025 (con riferimento a crediti di imposta "super ace" fittizi e a una complessa rete di cessioni), e che il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto la buona fede dell'indagata nonostante la fittizietà dei crediti e la giurisprudenza che impone verifiche preventive sui crediti ceduti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo la causa per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Avellino (ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.). La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di riesame abbia errato nel delineare i limiti del sindacato sull'elemento soggettivo nelle misure cautelari reali e non si sia confrontato con il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, in caso di compensazione con credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario verificare le condizioni oggettive e formali prima e al momento dell'utilizzo; inoltre la Corte ha osservato che la valutazione del dolo nel riesame è ammessa solo fino al punto in cui siano evidenti, ictu oculi, elementi che ne escludano la sussistenza, e che il Tribunale non ha rispettato tali limiti né le richiamate precedenti decisioni.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina l'indebita compensazione di crediti d'imposta; la Corte richiama il principio secondo cui, se il debito è compensato con un credito acquisito per cessione, devono essere verificate le condizioni oggettive e formali prima e al momento dell'utilizzo, e l'omessa verifica non esclude automaticamente la rilevanza dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 12‑bis, d.lgs. n. 74/2000

    Norma menzionata nel ricorso; dal testo della sentenza non emerge un'elaborazione specifica della sua interpretazione, se non il richiamo generale alle norme fiscali connesse ai reati contestati.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Richiamato come riferimento procedurale nell'impugnazione; la Corte utilizza il quadro procedurale per valutare la correttezza dell'operato del G.I.P. e del Tribunale del riesame in ordine al sequestro preventivo.

  • art. 324, commi 5 e 7, c.p.p.

    Norme sul riesame e sui poteri del Tribunale del riesame; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 324, co. 5, e ha richiamato i limiti del sindacato del riesame sui profili soggettivi quando si tratta di misure cautelari reali.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame/appeal di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte puntualizza che tale nozione comprende anche vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile l'iter logico.

  • art. 606, lett. b) e e), c.p.p.

    Fondamenti di impugnazione in cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e carenze/mancata logica della motivazione); la Corte ha ritenuto fondati i profili di violazione di legge e di carenza motivazionale rispetto ai principi di giurisprudenza citati.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo), il riesame non può sostituirsi al giudizio di merito: il Tribunale del riesame può valutare l'elemento psicologico del reato solo fino al punto in cui ricorrano elementi che, ictu oculi, ne escludano la sussistenza.
  • Quando un contribuente usa in compensazione un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che prima e al momento dell'utilizzo siano verificate le condizioni oggettive e formali che ne consentono l'impiego; l'omessa verifica non elimina automaticamente la rilevanza del dolo o della coscienza dell'illiceità.
  • L'inesistenza di un credito è, salvo prova contraria, un indice molto significativo della consapevolezza di utilizzare una posta artificiosa per bilanciare debiti verso l'Erario e può fondare misure cautelari reali.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame di misure reali è ammissibile solo per questioni di diritto o per vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile; i ricorsi che chiedono una rivalutazione del merito delle risultanze investigative sono inammissibili.
  • Per la difesa, l'argomento della buona fede richiede elementi probatori concreti (es. diligenza nella verifica, documentazione che renda ragione della non riconoscibilità dell'illiceità) perché il riesame non debba concludere per la sussistenza del fumus commissi delicti.

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