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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47918/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento nella parte in cui la Corte d'appello ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di lavori di pubblica utilità per 1094 ore. Si deduce violazione degli artt. 165 c.p., 18-bis disp. att. c.p.p. e 54 d.lgs. 274/2000, sostenendo che esistono limiti massimi cumulativi (semestrali e di 6 ore settimanali) che renderebbero illegittima la determinazione delle 1094 ore. In secondo luogo si invoca, in via subordinata, la verifica della prescrizione eventualmente maturata.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritenuto che le censure concernenti la quantificazione e le prescrizioni connesse alla sospensione condizionale della pena, essendo frutto dell'accordo tra le parti nel rito del patteggiamento e avendo la ricorrente chiesto/consentito la condizione (indicando anche l'associazione presso cui svolgere l'attività), non rientrano nella nozione di "illegalità della pena" ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e quindi non sono impugnabili in Cassazione. Il secondo motivo (sulla prescrizione) è inammissibile per collegamento col primo. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Regola limiti e disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni concordate nell'ambito del patteggiamento riconducibili all'art. 165 non costituiscono "illegalità della pena" impugnabile in Cassazione quando frutto del consenso dell'imputato

  • art. 18-bis disposizioni di coordinamento e transitorie c.p.p.

    Prevede limiti e regole di trasposizione nel processo ordinario di istituti previsti per il giudice di pace; la ricorrente invocava il limite semestrale per i lavori socialmente utili, ma la Corte ha ritenuto che la materia, ove derivante da accordo delle parti, non rientra nei motivi di cassazione per illegittimità della pena

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Fissa limiti temporali per i lavori socialmente utili nel rito del giudice di pace; la ricorrente sosteneva l'applicabilità del limite semestrale e di quello settimanale a cumulazione con art. 18-bis, ma la Cassazione ha escluso che la violazione di tali limiti, nell'ambito di un accordo, costituisca motivo ammissibile di ricorso per cassazione

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Stabilisce i motivi tassativi di ricorso in Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena; la Corte interpreta tale norma nel senso che le prescrizioni accessorie concordate nell'ambito del patteggiamento (come i lavori di pubblica utilità chiesti e accettati dall'imputato) non rientrano nella nozione di "illegalità della pena" suscettibile di cassazione

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che la ricorrente non poteva ottenere il beneficio senza condizioni avendo già goduto una volta del beneficio, e che la condizione è stata richiesta dalla stessa imputata

  • art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

    Norma sul rito del patteggiamento richiamata perché la sentenza oggetto di ricorso è frutto dell'accordo tra le parti; la Cassazione ha applicato i limiti di revisione previsti dalla disciplina sul patteggiamento

  • Sez. U, Sentenza n. 23400 del 15/06/2022 (Cass.)

    Pronuncia richiamata dalla ricorrente che aveva affermato l'esistenza di limiti massimi cumulativi per la durata del lavoro socialmente utile; la Corte di Cassazione ha comunque precisato che, anche alla luce di pronunce successive, le censure sul contenuto dell'accordo non sono rimediabili in Cassazione quando attengono a prescrizioni concordate dall'imputato

  • Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 19/04/2023 (Cass.)

    Pronuncia che aveva ritenuto impugnabile la mancata applicazione di obblighi previsti dall'art.165, comma 5, in casi specifici; la Corte ha richiamato tale orientamento ma ha altresì evidenziato l'orientamento delle Sezioni Unite che limita la possibilitè di ricorso per cassazione nelle materie oggetto del patteggiamento

Massime di principio

  • Le condizioni accessorie (es. lavori di pubblica utilità) concordate nell'ambito di un patteggiamento, e richieste o accettate dall'imputato, difficilmente saranno ritenute "illegalità della pena" impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto tali censure vanno sollevate preferibilmente nei gradi cui è rimessa la formazione dell'accordo o prima della sua omologazione
  • Se l'imputato ha espressamente chiesto o acconsentito alla prescrizione (indicando anche l'associazione o le modalità), il giudice trova fondamento nel darvi seguito; la successiva impugnazione in Cassazione è generalmente inammissibile
  • Esistono profili eccezionali in cui vizi gravi relativi a obblighi imposti dalla legge (per esempio quelli espressamente previsti dall'art. 165, comma 5, per taluni reati) possono essere ritenuti rilevanti ai fini della legittimità della pena; tali profili però sono distinti e devono essere valorizzati con specifiche argomentazioni e nei termini processuali corretti
  • Per questioni di quantificazione (durata ore, limiti settimanali/semestrali) conviene sollevare il vizio tempestivamente (in sede di udienza di patteggiamento o con impugnazioni ammesse nei gradi immediatamente successivi) perché la Cassazione ha limiti stringenti di sindacato sulle scelte concordate dalle parti
  • In casi simili, valutare se la condizione imposta è manifestamente irragionevole o sproporzionata: se sussistono elementi tali da configurare un eccesso che travalica il consenso informato dell'imputato, potrebbe esserci spazio per rimedi giurisdizionali diversi dalla cassazione (es. istanza al giudice dell'esecuzione o ricorso per revoca/variazione del beneficio)

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