Cassazione Penale, Ordinanza n. 09006/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato cui il Tribunale, con decisione resa su richiesta delle parti, ha applicato una pena di quattro mesi di reclusione ed euro 260 di multa quale aumento per la continuazione, rideterminando la pena complessiva in quattro anni di reclusione ed euro 2.400 di multa. Con l’unico motivo di ricorso egli ha dedotto la mancanza di motivazione sulla inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto compiere uno specifico e ulteriore sforzo argomentativo per spiegare perché non ricorressero ipotesi di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era generico, perché non indicava specificamente i punti della motivazione ritenuti carenti, limitandosi a invocare un maggiore sforzo motivazionale. Ha aggiunto che il motivo era comunque manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva escluso le cause di proscioglimento richiamando le fonti di prova poste a base della decisione (comunicazione di notizia di reato e atti di querela), e ciò basta, in una sentenza di applicazione della pena su richiesta, quando dagli atti non emergano concreti elementi per una causa di non punibilità. Conseguentemente, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel dispositivo in euro 4.000.
Norme richiamate
Nella sentenza di patteggiamento il giudice deve verificare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi per la non punibilità, altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita che dia conto dell’avvenuto controllo e della sua esclusione.
L’inammissibilità può essere dichiarata d’ufficio e senza formalità di procedura nei casi rientranti nello schema normativo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità o se dagli atti risultino concreti elementi in tal senso.
- La motivazione sul diniego delle cause di proscioglimento, nel patteggiamento, non richiede un’esposizione analitica in ogni caso: è sufficiente anche una motivazione sintetica o implicita, purché risulti che il giudice abbia effettuato la verifica imposta dalla legge e abbia escluso la ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento.
- Un motivo di ricorso che si limiti a denunciare in modo generico un insufficiente "sforzo motivazionale", senza indicare specificamente i passaggi censurati della decisione, è inammissibile per genericità.
- La presenza nel testo della sentenza di richiami alle fonti di prova poste a base della decisione può bastare a rendere congrua la motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento, quando non emergano dagli atti elementi concreti contrari.
Come è indicizzato
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