Cassazione Penale, Sentenza n. 17995/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati indicati ai capi L) (estorsione) e P) (partecipazione a sodalizio criminoso). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per la presunta omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 23/11/2022, sostenendo che: a) nella vicenda estorsiva (capo L) la persona offesa avrebbe negato minacce e di conoscere Di Gaeta, e le intercettazioni proverebbero solo un tentativo di rassicurazione da parte dell'indagato; b) nel delitto di cui al capo P) non sarebbe stato concretamente attribuito alcun ruolo nell'associazione e la partecipazione sarebbe stata indebitamente desunta solo dai fatti contestati al capo L), senza riscontri e con illogicità rispetto al capo M).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi fossero meri rilievi di fatto volti a proporre una rivalutazione alternativa degli elementi probatori, reiterativi di doglianze già sollevate in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., e privi della specificità e del confronto puntuale richiesti per la cassazione. Il Collegio ha inoltre osservato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua e che aveva considerato la memoria difensiva. A fronte dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come base di cassazione per omissione di valutazione di atti/processuali; la Corte ha ritenuto comunque che il profilo prospettato fosse di fatto (valutazione alternativa degli elementi) e non idoneo a fondare un rimedio di legittimità, perché mancava la necessaria specificità e il rapporto critico con la motivazione impugnata.
art. 309, cod. proc. pen.
Disciplina del riesame delle misure cautelari: la Corte evidenzia che le doglianze sollevate in cassazione erano già state presentate e affrontate nella sede del riesame, per cui non potevano essere riproposte in termini meramente riconsiderativi in sede di legittimità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio per cui l'assenza di specificità e la mancata correlazione tra motivi di impugnazione e argomentazioni del giudice censurato comportano inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende (equo importo fissato dal Collegio).
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo dei fatti o per proporre una lettura alternativa degli elementi probatori: i motivi che si limitano a contestazioni di fatto sono inammissibili.
- Il ricorso in cassazione deve essere specifico: occorre indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto decisivi, e criticare analiticamente il percorso argomentativo del giudice di merito mostrando come e perché avrebbe dovuto determinare esito diverso.
- Non vanno riproposte in cassazione le stesse doglianze già svolte e decise nella fase di riesame delle misure cautelari; la reiterazione influenza l'inammissibilità.
- La tempestiva produzione di memorie difensive immediatamente antecedenti l'udienza non esclude che il giudice abbia preso in considerazione quegli atti; il ricorrente deve dimostrare concretamente l'omissione, non limitarsi ad affermarla.
- L'inammissibilità può comportare sanzioni economiche oltre alle spese processuali (es. somma alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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