Sentenza del 09/05/2016 n. 2755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Notificazione - Notifica a mezzo posta - Consegna a convivente - Indirizzo corretto - Validità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notifica consegnata a una persona convivente è stata ritenuta valida, o comunque idonea al raggiungimento dello scopo, quando effettuata presso l’indirizzo anagrafico del contribuente o presso l’indirizzo da lui comunicato all’Amministrazione. Pertanto, la notificazione dell’atto di riscossione o della misura cautelare è stata considerata regolare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notifica effettuata a mezzo posta e consegnata a una persona convivente, sostenendo che tale modalità non fosse idonea a informarlo validamente dell’atto. La questione riguardava, in particolare, la consegna presso un indirizzo corretto, coincidente con l’indirizzo anagrafico del contribuente oppure con quello da lui comunicato all’Amministrazione per le comunicazioni relative al rapporto tributario.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti relativi alla riscossione e consente di valutare la regolarità della notifica in relazione alle modalità previste per la consegna dell’atto.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Contengono le regole generali sulle notificazioni, comprese le modalità di consegna a persone diverse dal destinatario presso il suo domicilio o indirizzo.
Cassazione n. 14327/2009
Conferma l’idoneità della notifica eseguita presso l’indirizzo corretto e consegnata a una persona convivente, quando la modalità utilizzata consente ragionevolmente il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Massime di principio
- La consegna dell’atto a una persona convivente non rende automaticamente invalida la notificazione: è sufficiente, in linea generale, che la consegna avvenga presso il corretto indirizzo del destinatario.
- L’indirizzo rilevante può essere quello risultante dai registri anagrafici oppure quello specificamente comunicato dal contribuente all’Amministrazione per i rapporti tributari.
- Per valutare la validità della notifica occorre considerare soprattutto se l’atto è stato indirizzato correttamente e se la procedura ha raggiunto, o era idonea a raggiungere, lo scopo di informare il destinatario.
- La contestazione della notifica deve indicare irregolarità concrete, come l’erroneità dell’indirizzo, l’assenza della convivenza o il mancato rispetto delle formalità previste; la mera consegna a un convivente, da sola, può non essere sufficiente.
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