Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 2755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Notificazione - Notifica a mezzo posta - Consegna a convivente - Indirizzo corretto - Validità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La notifica consegnata a una persona convivente è stata ritenuta valida, o comunque idonea al raggiungimento dello scopo, quando effettuata presso l’indirizzo anagrafico del contribuente o presso l’indirizzo da lui comunicato all’Amministrazione. Pertanto, la notificazione dell’atto di riscossione o della misura cautelare è stata considerata regolare.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la notifica effettuata a mezzo posta e consegnata a una persona convivente, sostenendo che tale modalità non fosse idonea a informarlo validamente dell’atto. La questione riguardava, in particolare, la consegna presso un indirizzo corretto, coincidente con l’indirizzo anagrafico del contribuente oppure con quello da lui comunicato all’Amministrazione per le comunicazioni relative al rapporto tributario.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti relativi alla riscossione e consente di valutare la regolarità della notifica in relazione alle modalità previste per la consegna dell’atto.

  • Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Contengono le regole generali sulle notificazioni, comprese le modalità di consegna a persone diverse dal destinatario presso il suo domicilio o indirizzo.

  • Cassazione n. 14327/2009

    Conferma l’idoneità della notifica eseguita presso l’indirizzo corretto e consegnata a una persona convivente, quando la modalità utilizzata consente ragionevolmente il raggiungimento dello scopo della notificazione.

Massime di principio

  • La consegna dell’atto a una persona convivente non rende automaticamente invalida la notificazione: è sufficiente, in linea generale, che la consegna avvenga presso il corretto indirizzo del destinatario.
  • L’indirizzo rilevante può essere quello risultante dai registri anagrafici oppure quello specificamente comunicato dal contribuente all’Amministrazione per i rapporti tributari.
  • Per valutare la validità della notifica occorre considerare soprattutto se l’atto è stato indirizzato correttamente e se la procedura ha raggiunto, o era idonea a raggiungere, lo scopo di informare il destinatario.
  • La contestazione della notifica deve indicare irregolarità concrete, come l’erroneità dell’indirizzo, l’assenza della convivenza o il mancato rispetto delle formalità previste; la mera consegna a un convivente, da sola, può non essere sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.