Cassazione Penale, Sentenza n. 13773/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vicario era stato ritenuto autore di un articolo pubblicato il 1/07/2007 sul quotidiano "Latina Oggi" (titoli "La lobby degli impuniti" e "classe dirigente scandalosa") in cui, riportando un'intervista a Riccardo Ricciuti, si attribuivano affermazioni dannose per la reputazione di Cusani Armando (presidente della Provincia). In secondo grado la Corte di appello dichiarò estinto il reato per prescrizione ma confermò le statuizioni civili a carico di Vicario. Il ricorrente impugnava solo la conferma delle statuizioni civili deducendo: 1) che l'intervistato Ricciuti aveva riconosciuto la corrispondenza di quanto riportato; 2) che Vicario si era limitato a trascrivere l'intervista di un personaggio pubblico su temi di interesse pubblico; 3) che le parti contestate (titolo e occhiello) non sarebbero addebitabili al giornalista; 4) che sussisteva l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca; e 5) che la Corte d'appello non aveva fornito risposta motivata alle censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza motivazionale della sentenza di appello. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello apodittica e insufficiente a rispondere in modo specifico alle censure proposte (in particolare sulla responsabilità del giornalista in relazione all'assoluzione dell'intervistato, sulla qualificazione delle parti dell'articolo attribuite o meno a Vicario e sull'esimente del diritto di cronaca). Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello. Restano fermi gli effetti penali (il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione; nel caso era contestata la diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni riportate nell'articolo.
art. 578 cod. proc. pen.
Norma relativa alle statuizioni civili nella sentenza di appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato la conferma delle statuizioni civili ex art. 578.
art. 111 Cost., sesto comma
Principio costituzionale del diritto alla motivazione della decisione giudiziaria; la sentenza di appello è stata ritenuta nulla per carenza motivazionale ai sensi di questa disposizione.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Richiamata in relazione alla nullità derivante da carenza motivazionale della sentenza; la Cassazione equipara la motivazione insufficiente a vizio che può comportare annullamento.
legge n. 176 del 2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale che regola il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per la forma con cui è stato trattato il ricorso.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve fornire una motivazione specifica e confrontarsi esplicitamente con i motivi d'appello: il semplice richiamo alla sentenza di primo grado non basta se non emerge un rapporto dialettico tra censure e decisione di secondo grado.
- La carenza motivazionale della sentenza di appello può costituire motivo di annullamento limitato agli effetti interessati (qui: effetti civili), anche quando il reato penale sia estinto per prescrizione.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non estingue automaticamente le questioni civili: queste richiedono autonome valutazioni motivate e non possono essere semplicemente confermate senza adeguata analisi.
- Nel caso di pubblicazione di interviste, la responsabilità del giornalista va valutata distinguendo tra contenuto attribuibile all'intervistato (trascrizione) e elementi redazionali autonomi (titolo, occhiello, commento): il giudice deve specificare quale parte sia addebitata al giornalista.
- Il diritto di cronaca e l'esimente per informazione di interesse pubblico possono operare solo se il giudice valuta e documenta, nella motivazione, la sussistenza dei presupposti (verità, interesse pubblico, diligenza nella verificazione delle fonti e correttezza nella rappresentazione).
- In situazioni analoghe, chi impugna la conferma di responsabilità civile da sentenza d'appello dovrebbe far emergere chiaramente le discrepanze tra quanto attribuito al giornalista e ciò che derivava dalle dichiarazioni dell'intervistato, chiedendo al giudice di valutare separatamente titoli/occhielli e testo riportato.
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