Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del 7.11.2025 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pasquale Leone per i reati di detenzione illegale e ricettazione di due armi clandestine. Il ricorso del difensore deduceva tre motivi: 1) mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla carabina; 2) assenza delle esigenze cautelari che giustificassero la misura detentiva; 3) errore nei criteri di scelta e graduazione della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore ha presentato il 5.2.2026 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione e ha allegato il provvedimento del G.i.p. da cui risultava che la misura cautelare originaria (arresti domiciliari) era stata nel frattempo sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poi revocata, ritenutesi cessate le esigenze cautelari. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e ha disposto che la declaratoria non comporta condanna alle spese processuali né pagamento alla Cassa per le Ammende, poiché la sopravvenuta carenza di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini), Rv. 249916 - 01
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01
Conferma il principio che il ricorso avverso una misura cautelare può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura impugnata è stata nel frattempo revocata o sostituita
Sez. 1, n. 15908 del 16/4/2024 (Storti), Rv. 286244 - 01
Sez. 1, n. 15908 del 16/4/2024, Storti, Rv. 286244 – 01
Afferma che la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali
Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021 (Lombardi), Rv. 281785 - 01
Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01
Conferma il criterio secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non costituisce forma di soccombenza quando la causa della cessazione dell'interesse non è imputabile al ricorrente
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata o sostituita con altra misura che elimina l'interesse concreto del ricorrente, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, unitamente alla produzione del provvedimento che dimostra la revoca/sostituzione della misura, è elemento decisivo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese né pagamento alla Cassa per le Ammende se la causa della carenza è non imputabile al ricorrente.
- Per mantenere l'interesse all'impugnazione è necessario dimostrare l'esistenza di effetti attuali e concreti della misura impugnata (es. perduranti limitazioni o annotazioni), altrimenti il giudice può ritenere il ricorso privo di oggetto.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente qualsiasi modifica o revoca della misura (provvedimenti del G.i.p.) e valutare se, nonostante la revoca, sussistano pregiudizi risarcibili o profili di illegittimità che giustifichino ulteriori azioni.
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