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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del 7.11.2025 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pasquale Leone per i reati di detenzione illegale e ricettazione di due armi clandestine. Il ricorso del difensore deduceva tre motivi: 1) mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla carabina; 2) assenza delle esigenze cautelari che giustificassero la misura detentiva; 3) errore nei criteri di scelta e graduazione della misura cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore ha presentato il 5.2.2026 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione e ha allegato il provvedimento del G.i.p. da cui risultava che la misura cautelare originaria (arresti domiciliari) era stata nel frattempo sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poi revocata, ritenutesi cessate le esigenze cautelari. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e ha disposto che la declaratoria non comporta condanna alle spese processuali né pagamento alla Cassa per le Ammende, poiché la sopravvenuta carenza di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini), Rv. 249916 - 01

    Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01

    Conferma il principio che il ricorso avverso una misura cautelare può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura impugnata è stata nel frattempo revocata o sostituita

  • Sez. 1, n. 15908 del 16/4/2024 (Storti), Rv. 286244 - 01

    Sez. 1, n. 15908 del 16/4/2024, Storti, Rv. 286244 – 01

    Afferma che la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali

  • Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021 (Lombardi), Rv. 281785 - 01

    Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01

    Conferma il criterio secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non costituisce forma di soccombenza quando la causa della cessazione dell'interesse non è imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata o sostituita con altra misura che elimina l'interesse concreto del ricorrente, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, unitamente alla produzione del provvedimento che dimostra la revoca/sostituzione della misura, è elemento decisivo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese né pagamento alla Cassa per le Ammende se la causa della carenza è non imputabile al ricorrente.
  • Per mantenere l'interesse all'impugnazione è necessario dimostrare l'esistenza di effetti attuali e concreti della misura impugnata (es. perduranti limitazioni o annotazioni), altrimenti il giudice può ritenere il ricorso privo di oggetto.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente qualsiasi modifica o revoca della misura (provvedimenti del G.i.p.) e valutare se, nonostante la revoca, sussistano pregiudizi risarcibili o profili di illegittimità che giustifichino ulteriori azioni.

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