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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1077

Regolamento (UE) 2024/1077 della Commissione, del 15 aprile 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflufen-etile in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R1077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR di alcune sostanze attive antiparassitarie nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del riesame EFSA e della disponibilità o meno delle informazioni di conferma richieste. In alcuni casi vengono mantenuti gli LMR vigenti, in altri vengono abbassati al limite di determinazione (LD) specifico per prodotto. La modifica produce effetti dal 6 novembre 2024, con una clausola transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflufen-etile in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale rientranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riferimento ai prodotti per i quali sono fissati o modificati i LMR di 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflufen-etile. Riguarda operatori del settore alimentare e dei mangimi, Stati membri, paesi terzi interessati all’esportazione verso l’Unione e autorità di controllo. Non si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 novembre 2024, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica dei livelli massimi di residui per 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflufen-etile

Il regolamento (UE) 2024/1077 della Commissione aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento si fonda sul riesame effettuato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e tiene conto delle valutazioni EFSA sulle lacune informative ancora aperte o già colmate.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che, per alcune sostanze e colture/prodotti, erano state individuate lacune di dati da colmare entro una data indicata nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione interviene per mantenere gli LMR ove le informazioni integrative sono state ritenute sufficienti, oppure per ridurli al limite di determinazione (LD) quando le informazioni mancanti non sono state presentate o non sono state reputate idonee a chiudere la lacuna di dati. È inoltre precisato che sono stati consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea e i partner commerciali tramite l’OMC.

Ambito materiale della modifica

Il regolamento modifica esclusivamente le colonne dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 relative a:

  • 2,4-DB;
  • iodosulfuron-metil;
  • mesotrione;
  • piraflufen-etile.

Le modifiche riguardano un ampio elenco di prodotti vegetali e di origine animale indicati nell’allegato, con specificazione degli LMR espressi in mg/kg e, in molti casi, con applicazione del limite inferiore di determinazione analitica (*1).

2,4-DB: esiti differenziati a seconda del prodotto

Per il 2,4-DB la Commissione distingue due situazioni.

Per:

  • orzo;
  • avena;
  • segale;
  • frumento;

il richiedente ha presentato le informazioni mancanti sul metabolismo e sui metodi di analisi. L’EFSA ha ritenuto che la lacuna di dati indicata in precedenza sia stata sufficientemente colmata; per tali prodotti vengono quindi mantenuti gli LMR vigenti nell’allegato II e soppressa la nota a piè di pagina che richiedeva ulteriori informazioni.

Per:

  • suini (muscolo, grasso, fegato, rene);
  • bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili);
  • ovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili);
  • caprini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili);
  • equidi (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili);
  • altri animali terrestri d’allevamento (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili);
  • latte di bovini, ovini, caprini ed equini,

manca ancora uno studio sugli alimenti per ruminanti. L’EFSA ha concluso che la documentazione non era sufficiente per colmare la lacuna di dati e ha raccomandato di considerare l’abbassamento degli LMR al LD. Il regolamento recepisce tale impostazione e fissa gli LMR al limite di determinazione specifico per prodotto, sopprimendo la nota di richiesta di informazioni supplementari.

Iodosulfuron-metil: fissazione degli LMR al LD

Per lo iodosulfuron-metil il richiedente non ha presentato le informazioni mancanti su:

  • stabilità al magazzinaggio;
  • metabolismo delle colture;
  • prove sui residui per i semi di lino;
  • prove sui residui per il granturco.

L’EFSA ha quindi concluso che la lacuna di dati non è stata colmata e ha raccomandato di considerare l’abbassamento degli LMR al limite di determinazione. Il regolamento stabilisce così LMR al LD specifico per prodotto e sopprime la relativa nota di aggiornamento documentale.

Mesotrione: riduzione dell’LMR per le canne da zucchero

Per il mesotrione non sono state presentate le informazioni mancanti sulle sperimentazioni relative ai residui della sostanza e del metabolita AMBA (libero e coniugato) nelle canne da zucchero. L’EFSA ha rilevato che la lacuna permane e ha raccomandato l’abbassamento al limite di determinazione. Il regolamento recepisce questa conclusione fissando l’LMR per le canne da zucchero all’LD specifico per prodotto e eliminando l’obbligo di presentare informazioni supplementari.

Piraflufen-etile: riduzione dell’LMR per il luppolo

Per il piraflufen-etile il richiedente non ha fornito le informazioni mancanti sui metodi di analisi per il luppolo. Anche in questo caso l’EFSA ha concluso che la lacuna di dati non è stata colmata e ha suggerito di considerare il ricorso all’LD. Il regolamento fissa pertanto l’LMR per il luppolo al limite di determinazione specifico per prodotto e sopprime l’obbligo di ulteriori informazioni.

Struttura delle nuove soglie e limiti di determinazione

L’allegato sostitutivo riporta i nuovi valori di LMR per i diversi gruppi di prodotti, compresi prodotti vegetali freschi o congelati, cereali, semi e frutti oleaginosi, piante da zucchero, prodotti di origine animale e altri prodotti alimentari. In più punti l’allegato indica espressamente il limite inferiore di determinazione analitica (*1) e, per il 2,4-DB sui prodotti di origine animale, specifica che la definizione del residuo è diversa per il codice 1000000 eccetto 1040000, dove la somma riguarda 2,4-DB e i suoi coniugati espressi come 2,4-DB.

Regime transitorio e applicazione

L’articolo 2 introduce una clausola transitoria: la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 novembre 2024. Ciò consente di evitare effetti immediati su prodotti già commercializzati.

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applica dal 6 novembre 2024. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione delle colonne dell’allegato II relative a 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflufen-etile secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La base giuridica richiamata è l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

2,4-DB: mantenimento o riduzione degli LMR a seconda del prodotto

Per orzo, avena, segale e frumento, avendo il richiedente colmato la lacuna di dati su metabolismo e metodi di analisi, l’EFSA ha ritenuto sufficiente la documentazione e il regolamento mantiene gli LMR vigenti, sopprimendo la nota che imponeva la presentazione di informazioni supplementari. Per suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento, nonché per il latte, la lacuna di dati non è stata colmata; gli LMR sono quindi fissati al limite di determinazione specifico per prodotto e viene soppressa la relativa nota di richiesta di ulteriori informazioni.

Iodosulfuron-metil: abbassamento degli LMR al limite di determinazione

Per semi di lino e granturco il richiedente non ha presentato le informazioni mancanti su stabilità al magazzinaggio, metabolismo delle colture e prove sui residui; l’EFSA ha concluso che la lacuna di dati permane. Di conseguenza, gli LMR per tali prodotti sono fissati all’LD specifico per prodotto e viene soppressa la nota che richiedeva informazioni supplementari.

Mesotrione: abbassamento degli LMR per le canne da zucchero

Per le canne da zucchero non sono state presentate le informazioni mancanti sulle sperimentazioni dei residui del mesotrione e del metabolita AMBA (libero e coniugato). L’EFSA ha concluso che la lacuna di dati non è stata colmata e il regolamento fissa l’LMR all’LD specifico per prodotto, sopprimendo l’obbligo di presentare informazioni supplementari.

Piraflufen-etile: abbassamento degli LMR per il luppolo

Per il luppolo non sono state presentate le informazioni mancanti sui metodi di analisi; l’EFSA ha quindi confermato che la lacuna di dati permane. Il regolamento fissa l’LMR al limite di determinazione specifico per prodotto e sopprime l’obbligo di fornire ulteriori informazioni.

Adeguamento dei limiti di determinazione e consultazioni

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, i quali hanno concluso che per alcuni prodotti gli sviluppi tecnici consentono di fissare LD inferiori. Sono stati inoltre consultati i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate.

Regime transitorio e data di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 precedente alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 novembre 2024. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 6 novembre 2024.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarimangimiagricolturacontrolli ufficiali

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