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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1078

Regolamento (UE) 2024/1078 della Commissione, del 15 aprile 2024, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor, pirimetanil e sabbia quarzosa in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R1078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna numerosi LMR nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base di domande presentate ai sensi degli articoli 6, 8 e 9 e dei pareri motivati dell’EFSA. In particolare, modifica i valori per diverse colture e prodotti di origine animale relativi ad azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor e pirimetanil. Mantiene inoltre la sabbia quarzosa nell’allegato IV, sopprimendo la nota che indicava la sua inclusione temporanea, poiché non sono necessari LMR per tale sostanza.

Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor, pirimetanil e aggiorna la voce relativa alla sabbia quarzosa nel regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sugli LMR fissati negli allegati II e IV di tale regolamento. Riguarda operatori della filiera agroalimentare, produttori primari, importatori e autorità di controllo degli Stati membri per le sostanze attive azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor e pirimetanil, nonché la sabbia quarzosa. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei livelli massimi di residui per alcune sostanze attive

Il regolamento (UE) 2024/1078 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica riguarda azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor e pirimetanil, oltre alla sabbia quarzosa, sulla base delle domande presentate dagli operatori e delle valutazioni scientifiche dell’EFSA.

Base giuridica e iter di valutazione

La Commissione richiama gli articoli 5 e 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di modifica degli LMR sono state presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri interessati conformemente agli articoli 8 e 9; le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. L’EFSA ha esaminato le domande e le relazioni, valutando i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha reso pareri motivati disponibili al pubblico.

Razionale delle modifiche

I considerando chiariscono che numerose modifiche richieste sono state ritenute accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei. L’EFSA ha concluso che né l’esposizione cronica lungo l’arco della vita né l’esposizione acuta per elevati consumi indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento, tenendo conto delle informazioni tossicologiche più recenti.

Flonicamid

Per il flonicamid, il regolamento aggiorna diversi LMR. In particolare, per i "cavoli a foglia, altri" la Commissione applica l’estrapolazione dei dati di residui ottenuti nei cavoli ricci, in linea con le linee guida tecniche sull’estrapolazione degli LMR, fissando l’LMR a 0,5 mg/kg. La scelta è motivata dal fatto che non è necessario un parere motivato specifico dell’EFSA per tale estensione.

Mefentrifluconazolo

Per il mefentrifluconazolo vengono aggiornati numerosi LMR relativi a un ampio ventaglio di colture, tra cui agrumi, frutta a guscio, fragole, altra piccola frutta e bacche, olive da tavola, cachi, diversi ortaggi, semi oleaginosi, luppolo e prodotti di origine animale. Per lenticchie, lupini/semi di lupini e "legumi secchi, altri", l’EFSA aveva indicato due possibili livelli sicuri, 0,2 mg/kg e 0,15 mg/kg; la Commissione sceglie il livello più elevato, 0,2 mg/kg, per assicurare una copertura affidabile degli usi nei piselli conformemente alle buone pratiche agricole.

Per contro, per nocciole, fagioli e semi di soia l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati presentati: per tali prodotti non vengono quindi introdotte modifiche dei LMR.

Azossistrobina, isofetamid, metazaclor e pirimetanil

Per azossistrobina, isofetamid, metazaclor e pirimetanil il regolamento sostituisce i valori dell’allegato II con quelli aggiornati per numerosi prodotti vegetali e animali. Le tabelle modificate interessano, tra l’altro, frutta fresca o congelata, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e miele. Il testo precisa inoltre le definizioni di residuo per alcune sostanze, inclusi i metaboliti da considerare per flonicamid, metazaclor e pirimetanil.

Per il pirimetanil nel miele, l’EFSA ha ritenuto adeguatamente convalidato il nuovo metodo di analisi presentato dal richiedente; di conseguenza, viene eliminato l’obbligo di fornire ulteriori informazioni sui metodi di analisi per il miele.

Sabbia quarzosa

La sabbia quarzosa era stata inserita temporaneamente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della sua valutazione nel quadro della normativa fitosanitaria e del riesame degli LMR. Sulla base della conclusione EFSA relativa alla revisione del rischio, la Commissione afferma che non sono necessari LMR per tale sostanza. La sabbia quarzosa rimane quindi nell’allegato IV e viene soppressa la nota che richiamava la sua inclusione temporanea.

Disposizioni finali

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone che gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. L’allegato II sostituisce le colonne relative ad azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor e pirimetanil con nuovi LMR; l’allegato IV sostituisce la voce "Sabbia quarzosa (1)" con "Sabbia quarzosa".

Domande di modifica degli LMR e valutazione EFSA

Le modifiche derivano da domande presentate ex articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e valutate dagli Stati membri competenti e dall’EFSA ai sensi degli articoli 8 e 9. L’EFSA ha esaminato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, emettendo pareri motivati sui LMR proposti.

Flonicamid: estensione per i cavoli a foglia

Per il flonicamid nei "cavoli a foglia, altri", la Commissione applica l’estrapolazione dei dati dai cavoli ricci, in conformità alle linee guida tecniche richiamate nel regolamento, e fissa l’LMR a 0,5 mg/kg.

Mefentrifluconazolo: fissazione a 0,2 mg/kg per alcuni legumi secchi

Per lenticchie, lupini/semi di lupini e "legumi secchi, altri", viene fissato l’LMR a 0,2 mg/kg, livello superiore rispetto a 0,15 mg/kg, ritenuto comunque sicuro ma meno idoneo a coprire in modo affidabile gli usi nei piselli conformemente alle buone pratiche agricole.

Mefentrifluconazolo: assenza di nuove modifiche per alcune colture

Per nocciole, fagioli e semi di soia l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati presentati; non vengono quindi introdotte modifiche per questi LMR.

Pirimetanil: soppressione di un obbligo documentale sul miele

Poiché l’EFSA ha ritenuto adeguato il nuovo metodo di analisi presentato per il miele, viene soppresso dall’allegato II l’obbligo di fornire informazioni supplementari sui metodi di analisi per il pirimetanil nel miele.

Sabbia quarzosa: mantenimento nell’allegato IV

La sabbia quarzosa resta inclusa nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, poiché dalla revisione del rischio emerge che non sono necessari LMR per tale sostanza. Viene eliminata la nota a piè di pagina che ne indicava l’inclusione temporanea.

Validazione scientifica e sicurezza dei consumatori

Per le altre modifiche richieste, l’EFSA ha concluso che i dati erano completi e che le modifiche risultavano accettabili per la sicurezza dei consumatori, sia per l’esposizione a lungo termine sia per quella a breve termine, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturasalute dei consumatori

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