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Ordinanza

Ordinanza n. 779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione III, di reiezione del ricorso di primo grado, della quale è stata chiesta in appello la sospensione dell’efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti hanno chiesto la sospensione cautelare della sentenza di primo grado, deducendo un pregiudizio, anche all’immagine, connesso alla commercializzazione del farmaco oggetto della controversia e prospettando altresì ragioni inerenti alla tutela della salute pubblica. Dal testo emerge inoltre che le appellanti invocavano diritti di privativa sul farmaco. AIFA e la società controinteressata hanno replicato evidenziando che il farmaco sarebbe stato immesso in commercio soltanto dopo la validazione, da parte di AIFA, di un nuovo metodo analitico, con modalità rispettose dei diritti di privativa invocati e idonee a garantire la sicurezza del presidio.

La decisione

Il Consiglio di Stato, riservando alla fase di merito la più approfondita disamina delle questioni sostanziali, ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Il danno all’immagine è stato ritenuto genericamente dedotto e comunque risarcibile per equivalente, quindi non idoneo a giustificare la sospensione. Le deduzioni relative all’interesse alla salute pubblica non sono state considerate sufficienti, poiché tale interesse è rimesso alle valutazioni dell’amministrazione e risultava contraddetto dalle puntuali repliche avversarie circa la preventiva validazione del nuovo metodo analitico da parte di AIFA, destinata a garantire sia il rispetto delle privative sia la sicurezza del farmaco. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; l’istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; la deduzione generica di un danno all’immagine, ove comunque risarcibile per equivalente, non è sufficiente.
  • La prospettazione di un interesse pubblico, quale la tutela della salute, non dimostra di per sé il periculum in mora del richiedente quando la relativa valutazione spetta all’amministrazione competente e risultano previste misure amministrative idonee a garantire la sicurezza del prodotto.
  • Quando la commercializzazione di un farmaco è subordinata alla preventiva validazione da parte dell’autorità regolatoria di un nuovo metodo analitico, tale circostanza può escludere, in sede cautelare, l’attualità del pregiudizio prospettato, ove il metodo sia volto a garantire sia la sicurezza del farmaco sia il rispetto dei diritti di privativa invocati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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