Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri, reso dall’intimata Questura il 4.8.2022.

Giustizia amministrativa202212403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri adottato dalla Questura il 4 agosto 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del titolo di viaggio per stranieri, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 25, par. 2, della direttiva 2004/83/CE, nonché della circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48 del 31 ottobre 1961. Ha contestato l'insussistenza di ragionevoli dubbi sulla propria identità, rilevando che l'amministrazione disponeva di una dichiarazione consolare del 20 settembre 2019 contenente le corrette generalità e che, sulla base di tale documentazione, gli erano già stati rilasciati un titolo di viaggio il 3 gennaio 2020 e un permesso di soggiorno il 24 febbraio 2022. Ha inoltre sostenuto che la dichiarazione dell'autorità consolare irachena circa la mancanza del sistema necessario per il rilascio del passaporto ordinario integrasse una fondata ragione ostativa al rilascio del passaporto. Sono stati dedotti illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché lesione del legittimo affidamento per il mutamento dell'interpretazione dell'art. 24 d.lgs. 251/2007 in assenza di fatti nuovi. Con un secondo motivo è stata censurata la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per insufficienza, irragionevolezza e apoditticità della motivazione. Con un terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, per omessa partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Con un quarto motivo è stata contestata la mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile al destinatario. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa tutela cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere preso atto delle nuove generalità del ricorrente e lo ha invitato a sottoporsi ai rilievi dattiloscopici; successivamente il ricorrente ha dichiarato che il titolo di viaggio originariamente revocato era stato nuovamente rilasciato, rinunciando di fatto alla decisione di merito. Il TAR ha ritenuto che, in presenza di un'espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa prima della decisione e non contrastata da diverse richieste della controparte, il principio dispositivo in senso ampio impedisca al giudice di esaminare il merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento della vicenda. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 825,00, oltre accessori, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, della non particolare complessità e delle sole fasi processuali effettivamente svolte.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 251/2007

    La norma è stata invocata dal ricorrente quale base del diritto al rilascio del titolo di viaggio per il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di ragionevoli dubbi sull'identità o di fondate ragioni che impediscano il rilascio del passaporto nazionale; il giudice non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 25, par. 2, direttiva 2004/83/CE

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa al titolo di viaggio; la questione sostanziale non è stata decisa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per contestare l'insufficienza e l'apoditticità della motivazione del provvedimento; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Invocati per denunciare la mancata partecipazione procedimentale; il giudice non ha deciso la censura per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    “valori medi delle tariffe professionali vigenti”; “impegno professionale”

    Rimette al giudice la liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti dei valori medi e considerando l'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel gratuito patrocinio davanti al giudice amministrativo.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”

    I compensi sono determinati considerando caratteristiche, difficoltà, valore e complessità dell'attività, con riferimento ai valori medi tabellari e alle possibilità di aumento o diminuzione previste.

  • art. 5, comma 6, d.m. 55/2014

    “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.”

    La controversia è stata qualificata di valore indeterminabile e la liquidazione è stata effettuata tenendo conto dell'oggetto e della limitata complessità della causa.

  • art. 30, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non vi sono richieste contrarie della controparte, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione; la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse vincola il giudice, che non può procedere d'ufficio alla decisione della controversia.
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'intervenuto rilascio del titolo amministrativo oggetto della controversia può costituire indice della non manifesta infondatezza delle pretese originariamente dedotte.
  • La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto del valore della causa, della sua complessità e delle fasi processuali concretamente svolte, applicando le riduzioni previste per il processo amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.