Ordinanza n. 3842/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – in via cautelare, sospendere l’efficacia del provvedimento di esclusione impugnato, disponendo la riammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale; – nel merito, annullare il provvedimento impugnato e ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\5\2026 : Annullamento graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (codice concorso CAR25), pubblicata in data 14.04.2026 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati dichiarati idonei/vincitori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei o vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di allievi carabinieri ed è stato escluso perché risultava imputato in un procedimento penale per delitti non colposi. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esclusione e la riammissione con riserva alla procedura, nonché, nel merito, l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva, nella parte in cui non lo includeva tra i candidati idonei o vincitori. La questione concerne la compatibilità dell'esclusione fondata sulla pendenza del procedimento penale, o su valutazioni di irreprensibilità della condotta basate sui medesimi fatti, con la presunzione di non colpevolezza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini dell'ammissione interinale e con riserva del ricorrente alla prosecuzione delle selezioni e all'eventuale inserimento in graduatoria. Ha ritenuto che le norme ostative all'accesso alle carriere militari, se fondate sulla mera pendenza di un processo penale non definito, debbano essere interpretate in modo conforme all'art. 27 Cost. e all'art. 6, comma 2, CEDU. La pendenza dell'imputazione non può assumere valore definitivamente ostativo, né può fondare una valutazione di irreprensibilità negativa con effetti espulsivi definitivi. L'ammissione con riserva consente la valutazione dell'interessato e l'eventuale inserimento in graduatoria, ma il reclutamento potrà concretizzarsi soltanto in caso di definitiva assoluzione nel merito dalle accuse. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, con specifiche prescrizioni sui termini, sui contenuti della pubblicazione e sulla tutela della privacy. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 17 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva
La pendenza di un procedimento penale non può costituire, da sola, causa definitiva di esclusione dall'accesso o dal reclutamento nelle carriere militari; durante la fase selettiva deve essere consentita l'ammissione con riserva.
art. 6, comma 2, CEDU
Il principio di innocenza impone una lettura delle norme sul reclutamento militare incompatibile con l'attribuzione automatica di effetti ostativi definitivi alla mera imputazione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per disciplinare le modalità della notificazione e la pubblicazione degli atti nel rispetto della tutela della riservatezza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare accolta dal TAR ai fini della riammissione interinale con riserva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le norme che subordinano l'accesso o il reclutamento nelle carriere militari all'assenza di procedimenti penali devono essere interpretate in modo conforme alla presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva prevista dall'art. 27 Cost. e al principio di innocenza dell'art. 6, comma 2, CEDU.
- La mera pendenza di un procedimento penale a carico del candidato non può determinare la sua definitiva esclusione da una procedura di reclutamento militare; nella fase selettiva essa giustifica, al più, l'ammissione con riserva ai fini della valutazione e dell'eventuale inserimento in graduatoria.
- Anche una valutazione di irreprensibilità della condotta non può produrre effetti espulsivi definitivi quando sia fondata esclusivamente su fatti ancora oggetto di un processo penale non definito.
- L'ammissione con riserva alla procedura selettiva non comporta automaticamente il reclutamento: la costituzione concreta del rapporto e il ripristino delle chance di carriera restano subordinati alla definitiva assoluzione nel merito dalle accuse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →