Sentenza n. 1506/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determina dell’Amministratore Unico n. 63 dell’11.09.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione. Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 59, comma 3, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023 relativa all’ affidamento di un “accordo quadro, delle attività di sorveglianza sanitaria, delle indagini ambientali, dei monitoraggi, degli esami strumentali ai sensi del d. lgs. 81/08 e delle prestazioni complementari per i dipendenti della Napoli Servizi S.p.a. CIG_ B6F46C0426”; 2) di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CAP&G CONSULTING S.r.l. dalla gara in oggetto; 3) di tutti gli atti e verbali relativi al procedimento di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in gara dall’operatore economico aggiudicatario, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CAP&G CONSULTING S.r.l. dalla gara in oggetto; 4) di tutti gli atti e verbali relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CAP&G CONSULTING S.r.l. dalla gara in oggetto; 5) di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi ai precedenti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO.DI.ME. S.R.L. il 31\10\2025: Annullamento, previa sospensiva: 1) della determina dell’Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A. n. 63 dell’11.09.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione. Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 59, comma 3, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023 relativa all’ affidamento di un “accordo quadro, delle attività di sorveglianza sanitaria, delle indagini ambientali, dei monitoraggi, degli esami strumentali ai sensi del d. lgs. 81/08 e delle prestazioni complementari per i dipendenti della Napoli Servizi S.p.a. CIG_ B6F46C0426”; 2) di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CAP&G CONSULTING S.r.l. dalla gara in oggetto; 3) di tutti gli atti e verbali relativi al procedimento di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in gara dall’operatore economico aggiudicatario, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CAP&G CONSULTING S.r.l. dalla gara in oggetto; 4) di tutti gli atti e verbali relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CAP&G CONSULTING S.r.l. dalla gara in oggetto; 5) di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi ai precedenti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; nonché, a mezzo dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensiva, dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dell'accordo quadro per attività di sorveglianza sanitaria, indagini ambientali, monitoraggi, esami strumentali e prestazioni complementari, nonché gli atti di ammissione e verifica dei requisiti e dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Ha dedotto, anzitutto, che l'aggiudicataria non possedesse il requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal punto 6.3 del disciplinare, consistente nell'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio analogo di sorveglianza sanitaria, per almeno 200.000 euro, in favore di aziende con almeno 650 dipendenti. Secondo la ricorrente, l'accordo quadro svolto dall'aggiudicataria per l'Unione dei Comuni del COROS comprendeva prestazioni eterogenee, non riconducibili integralmente a un servizio analogo, e non era adeguatamente provato. Con motivi aggiunti ha inoltre contestato la spendibilità dell'esperienza maturata dall'aggiudicataria nell'ambito di un raggruppamento temporaneo, sostenendo che il requisito avrebbe dovuto essere computato esclusivamente pro quota, in relazione alle prestazioni direttamente eseguite dalla mandataria. Infine, ha censurato il giudizio positivo di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, deducendo illogicità manifesta, insufficiente motivazione e carenza istruttoria con riferimento a varie voci: monte ore amministrativo, personale infermieristico, analisi cliniche, software gestionale, indagini ambientali, migliorie, trasferte e attività una tantum.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto al requisito dei servizi analoghi, ha rilevato che l'appalto aveva oggetto unitario e funzionalmente integrato, comprendente prestazioni medico-sanitarie e tecnico-ambientali tutte riconducibili alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La nozione di servizio analogo non richiede identità nominalistica, ma omogeneità funzionale e coerenza sostanziale con la commessa. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023 impone un'interpretazione pro-concorrenziale non solo nella predisposizione della lex specialis, ma anche nella sua applicazione; pertanto non è consentito scomporre artificiosamente un servizio unitario per restringere la qualificazione dell'esperienza. La documentazione prodotta, comprese attestazioni di corretta esecuzione per 227.715,62 euro, era idonea a comprovare il requisito e la valutazione della stazione appaltante non presentava travisamenti o evidenti illogicità. In relazione all'esperienza maturata in raggruppamento, il TAR ha escluso che l'art. 68 d.lgs. 36/2023 imponga, per servizi e forniture, una corrispondenza automatica e aritmetica tra quota di esecuzione e quota di qualificazione. In assenza di una diversa e proporzionata previsione della lex specialis, il requisito tecnico-professionale può essere valutato in capo al raggruppamento nel suo insieme, considerando la partecipazione concreta dell'operatore all'esecuzione del servizio unitario e integrato. Quanto al giudizio di anomalia, il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o al travisamento dei fatti. La verifica deve riguardare la sostenibilità complessiva dell'offerta e non singole voci isolate; il giudizio positivo non richiede una motivazione analitica. Le contestazioni della ricorrente si basavano su stime alternative e su criticità atomistiche, senza dimostrare l'inattendibilità strutturale dell'offerta né un errore manifesto dell'amministrazione. Il contratto non è stato dichiarato inefficace e non è stato riconosciuto alcun diritto all'aggiudicazione o al subentro. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 36/2023
favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità
La stazione appaltante deve perseguire l'accesso al mercato e la concorrenza nella definizione e applicazione dei requisiti di gara.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
i requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto; interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e accesso al mercato
Il principio pro-concorrenziale opera anche come criterio ermeneutico vincolante nella fase applicativa della lex specialis e impone di evitare interpretazioni restrittive dei requisiti.
art. 68 d.lgs. 36/2023
i raggruppamenti e i consorzi sono ammessi alla gara se ... abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali
Per servizi e forniture non stabilisce automaticamente una corrispondenza quantitativa tra quota di esecuzione e quota di qualificazione; in assenza di diversa previsione proporzionata della lex specialis, il requisito può essere posseduto complessivamente dal raggruppamento.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica del possesso dei requisiti, senza che il TAR ravvisi una violazione.
art. 100 d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti possono richiedere ... di aver eseguito negli ultimi dieci anni ... contratti analoghi a quello in affidamento
Consente di richiedere esperienza in servizi analoghi, da valutare secondo omogeneità funzionale e non identità nominalistica, nel rispetto di proporzionalità e concorrenza.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Attribuisce alla stazione appaltante il potere di verificare la sostenibilità complessiva dell'offerta; il giudizio positivo è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.
art. 2, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia rafforza il rilievo dell'autonomia decisionale e delle valutazioni dei funzionari, senza escludere il controllo giudiziale sui vizi macroscopici.
art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. 81/2008
insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori in rapporto all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
Definisce la sorveglianza sanitaria rilevante per interpretare il requisito esperienziale previsto dal disciplinare.
art. 3 c.p.a.
Richiamato per il principio di sinteticità e concisione nella redazione della sentenza.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Richiamato per la redazione della decisione in forma semplificata e nel rispetto dei termini accelerati del rito appalti.
Massime di principio
- La clausola di gara che richiede l'esperienza in servizi analoghi deve essere interpretata secondo l'omogeneità funzionale delle prestazioni e la loro capacità di dimostrare l'affidabilità professionale dell'operatore, non secondo una rigida identità nominalistica.
- Quando l'appalto è configurato dalla stazione appaltante come servizio unitario, integrato e funzionalmente inscindibile, la verifica dell'analogia non può isolare una singola componente della prestazione, poiché ciò introdurrebbe in via interpretativa un requisito più restrittivo e contrario alla finalità pro-concorrenziale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023.
- Il principio pro-concorrenziale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023 opera non soltanto nella predisposizione della lex specialis, ma anche come criterio vincolante per interpretare e applicare i requisiti di partecipazione durante la gara.
- Per gli appalti di servizi e forniture, l'art. 68 d.lgs. 36/2023 non impone automaticamente una corrispondenza aritmetica tra quota di esecuzione e quota di qualificazione del singolo componente del raggruppamento; in assenza di una diversa previsione proporzionata e obiettivamente giustificata della lex specialis, il requisito tecnico-professionale può essere valutato complessivamente in capo al raggruppamento, considerando la partecipazione effettiva al servizio.
- La verifica dell'anomalia deve accertare la sostenibilità complessiva dell'offerta e non la correttezza isolata di ogni singola voce economica. Il giudizio positivo della stazione appaltante non richiede una motivazione analitica ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Il concorrente che contesti un giudizio positivo di congruità deve allegare e dimostrare elementi specifici idonei a evidenziare l'inattendibilità complessiva dell'offerta; non è sufficiente proporre stime alternative o sommare criticità parziali senza dimostrare l'incidenza strutturale sulla sostenibilità della commessa.
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