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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per la posa di vetrate scorrevoli a chiusura di un portico coperto, unitamente al parere negativo della Commissione comunale per il paesaggio e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, comproprietaria di un’abitazione situata in area soggetta a vincolo paesaggistico ex lege per la vicinanza al torrente Gaggio e per l’inclusione nel Parco regionale dei Colli di Bergamo, aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica semplificata per installare vetrate trasparenti scorrevoli su un portico già chiuso su due lati. Deduceva, in primo luogo, il difetto di motivazione del diniego, fondato sulla formula secondo cui la nuova superficie vetrata avrebbe alterato l’aspetto volumetrico del fabbricato e costituito un elemento incongruo nel contesto paesaggistico. Contestava inoltre la mancata considerazione delle caratteristiche dell’edificio, delle vetrate, del contesto paesaggistico, della relazione paesaggistica, della documentazione fotografica e dei render, nonché la mancata applicazione dei criteri previsti dagli strumenti di pianificazione del Parco e dal PGT, in violazione dell’art. 11, comma 3, del d.P.R. 31/2017. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità e irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 11, comma 6, del d.P.R. 31/2017, sostenendo che le vetrate trasparenti avrebbero avuto impatto visivo trascurabile e che il preavviso di diniego non indicava effettivi motivi ostativi né le modifiche necessarie per rendere l’intervento assentibile. Il Comune sosteneva in giudizio che l’immobile ricadeva in un ambito nel quale gli edifici esistenti dovevano essere consolidati nelle caratteristiche attuali e che l’intervento avrebbe potuto alterare la simmetria della villa quadrifamiliare, anche in caso di mancata realizzazione di opere analoghe da parte degli altri proprietari. La ricorrente contestava anche il riferimento alla “nuova superficie vetrata”, ritenendolo eventualmente riferibile alla creazione di nuova superficie utile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione. La motivazione del parere negativo e del provvedimento comunale si esauriva nell’affermazione che le vetrate avrebbero alterato l’aspetto volumetrico del fabbricato e sarebbero state incongrue rispetto al contesto paesaggistico. Tale formula non chiariva se il giudizio negativo riguardasse un aumento di volume, una modifica dell’aspetto dell’edificio o entrambe le circostanze; in ogni caso, né l’aumento volumetrico né la modifica dell’aspetto di un fabbricato determinano automaticamente un pregiudizio paesaggistico. Era necessario valutare concretamente le caratteristiche dell’edificio esistente, quelle della modifica progettata e lo specifico contesto paesaggistico. Anche l’affermazione di incongruità è stata ritenuta apodittica, perché non spiegava per quali ragioni le vetrate fossero incompatibili con i valori paesaggistici tutelati. Il giudice ha escluso che il Comune potesse integrare in giudizio la motivazione originariamente carente, rilevando comunque che gli argomenti postumi non sarebbero stati sufficienti. Quanto al richiamo alla disciplina del PGT sull’ambito di verde periurbano, il consolidamento degli edifici nelle caratteristiche attuali non costituiva un divieto assoluto di aumento volumetrico, poiché la stessa disposizione ammetteva ampliamenti fino al 10% del volume esistente. Inoltre, il Comune non aveva dedotto una modifica della destinazione d’uso. Neppure il rischio di alterazione della simmetria della villa quadrifamiliare costituiva motivazione adeguata, poiché occorreva spiegare in che modo l’eventuale asimmetria avrebbe inciso sui valori paesaggistici tutelati; il rilievo, formulato in quei termini, appariva riferibile più a una tutela monumentale che paesaggistica. Il terzo motivo è stato assorbito: il riferimento alla “nuova superficie vetrata” è stato interpretato come riferito alla superficie delle nuove vetrate e non alla creazione di nuova superficie utile del portico. Il Comune è stato obbligato a riesaminare l’istanza entro sessanta giorni, conformandosi alla sentenza e assumendo le conseguenti determinazioni ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 31/2017. Il Comune è stato condannato alle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.500 oltre accessori; le spese nei confronti della Soprintendenza e del Ministero della Cultura sono state compensate, non avendo tali amministrazioni concorso all’adozione del diniego né resistito al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il diniego riguardava un’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa a un intervento situato in area vincolata.

  • art. 142, comma 1, lettere c) e f), d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravava sull’area in ragione della fascia di rispetto del torrente Gaggio e dell’inclusione nel territorio del Parco regionale dei Colli di Bergamo.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 31/2017

    L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico.

    La valutazione paesaggistica deve confrontare concretamente l’intervento con le prescrizioni d’uso applicabili; il diniego non può limitarsi a formule generiche prive di tale verifica.

  • art. 11, comma 6, d.P.R. 31/2017

    Il procedimento semplificato impone una motivazione effettiva dei motivi ostativi e, secondo la censura esaminata, l’indicazione delle modifiche indispensabili per l’accoglimento dell’istanza.

  • art. 15 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del PGT

    Gli edifici esistenti sono consolidati nelle loro caratteristiche attuali di consistenza e di destinazione.

    La disposizione non è stata interpretata come divieto assoluto di ampliamento, poiché la stessa norma ammette ampliamenti fino al 10% del volume esistente.

  • art. 16 delle norme di attuazione del PTC del Parco dei Colli di Bergamo

    La disposizione individua la classificazione dell’area come zona di iniziativa comunale orientata; il giudice ha rilevato la necessità di considerare le prescrizioni pianificatorie pertinenti nella motivazione paesaggistica.

  • art. 6, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento come edilizia libera non escludeva, secondo il Comune e il quadro procedimentale esaminato, la necessità dell’autorizzazione paesaggistica in area vincolata.

  • art. 11 d.P.R. 31/2017

    Dopo l’annullamento, il Comune deve riesaminare l’istanza e adottare le conseguenti determinazioni conformandosi ai criteri del procedimento paesaggistico semplificato.

Massime di principio

  • Un diniego di autorizzazione paesaggistica non è adeguatamente motivato quando si limita ad affermare che l’intervento altera l’aspetto o il volume dell’edificio ed è incongruo rispetto al contesto, senza descrivere le caratteristiche dell’opera progettata, quelle dell’edificio esistente, il contesto paesaggistico concreto e le ragioni del pregiudizio arrecato ai valori tutelati.
  • La modifica dell’aspetto o l’eventuale incremento volumetrico di un fabbricato non costituiscono, di per sé, prova di un pregiudizio paesaggistico: l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e comparativa tra situazione esistente, intervento progettato e specifico contesto tutelato.
  • L’affermazione di incompatibilità o incongruità paesaggistica deve essere sorretta da elementi specifici e non può risolversi in una formula apodittica priva dell’indicazione delle ragioni per cui l’opera incide negativamente sui valori paesaggistici.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione carente del provvedimento paesaggistico mediante elementi nuovi non valorizzati nel procedimento; in ogni caso, gli argomenti difensivi postumi non possono sostituire la valutazione concreta richiesta in sede amministrativa.
  • Il rilievo secondo cui un intervento determinerebbe l’asimmetria esteriore di un edificio plurifamiliare non è sufficiente, da solo, a giustificare un diniego paesaggistico: deve essere spiegato il collegamento specifico tra l’asimmetria e il pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati.
  • Una previsione pianificatoria che impone il consolidamento delle caratteristiche degli edifici esistenti non equivale necessariamente a un divieto assoluto di ampliamento quando la stessa disciplina ammette espressamente ampliamenti entro una determinata soglia.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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