Regolamento (UE) 2021/645
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, inserendo la Moldova tra i paesi terzi autorizzati nella colonna "C". La modifica consente il transito/introduzione nell’Unione di talune partite di latte e prodotti lattiero-caseari trattati secondo il trattamento previsto per ridurre il rischio di diffusione dell’afta epizootica. La misura è adottata sulla base delle garanzie fornite dalle autorità moldove e non incide sugli ulteriori requisiti dell’Unione in materia di importazione e immissione sul mercato.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per includere la Moldova nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per talune partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi o parti di essi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. In particolare, incide sull’elenco dei paesi autorizzati e sul trattamento termico richiesto per tali merci, con riferimento alla colonna "C". Non modifica gli altri requisiti dell’Unione relativi all’ingresso sul mercato di prodotti di origine animale, inclusi gli obblighi di elencazione degli stabilimenti previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/625.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per latte e prodotti lattiero-caseari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. La modifica è adottata in considerazione della richiesta della Moldova di essere autorizzata almeno per il transito nell’Unione di prodotti composti contenenti latticini e delle garanzie fornite dalle sue autorità competenti circa l’applicazione del trattamento previsto.
Ambito della modifica
Il regolamento non riscrive la disciplina generale delle importazioni, ma aggiorna soltanto l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, che elenca i paesi terzi o le parti di essi autorizzati e indica il trattamento termico richiesto. L’intervento riguarda in particolare la colonna "C", relativa ai paesi terzi il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto per ridurre il rischio sanitario.
Inserimento della Moldova nell’allegato I
L’articolo 1 dispone l’inserimento, dopo la voce "MA-Marocco", della voce "MD Moldova 0 0 +" nella tabella dell’allegato I. Tale aggiornamento ha l’effetto di includere la Moldova tra i paesi autorizzati nella colonna "C" del regolamento (UE) n. 605/2010, consentendo l’applicazione del regime corrispondente alle partite interessate di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro.
Ragioni sanitarie e contesto operativo
Dai considerando emerge che la Moldova aveva chiesto l’autorizzazione al transito nell’Unione di gelati, qualificati come prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. La Commissione evidenzia che l’inclusione nella colonna "C" è funzionale ad attenuare il rischio di diffusione dell’afta epizootica attraverso tali prodotti e si fonda sulle garanzie offerte dalle autorità moldove circa la corretta esecuzione del trattamento richiesto.
Coordinamento con altre norme dell’Unione
Il regolamento precisa che la nuova iscrizione nell’allegato I non incide sugli altri obblighi previsti dalla normativa UE in materia di importazione e commercializzazione di prodotti di origine animale. In particolare, restano fermi gli adempimenti relativi all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi previsti dall’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Inserimento della Moldova nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010
Nella tabella dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce "MA-Marocco" è inserita la voce "MD Moldova 0 0 +". L’effetto pratico è l’ammissione della Moldova nella colonna "C" dell’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati, con riferimento al trattamento termico richiesto per latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro.
Presupposti e finalità della modifica
La modifica è giustificata dalla richiesta moldova di autorizzazione al transito nell’Unione di gelati e altri prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte, nonché dalle garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento "C". La finalità è attenuare il rischio di diffusione dell’afta epizootica attraverso i prodotti a base di latte.
Salvaguardia di altre prescrizioni UE
L’inclusione della Moldova nella colonna "C" non pregiudica gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell’Unione in materia di importazioni e immissione sul mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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