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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/621

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nell’elenco europeo delle sostanze farmacologicamente attive un LMR per l’imidacloprid negli alimenti di origine animale. La Commissione recepisce il parere dell’Agenzia europea per i medicinali e stabilisce il valore per i pesci, estendendolo a tutti i pesci a partire dalla valutazione iniziale sui salmonidi. La modifica avviene tramite l’aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e si applica direttamente negli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire e classificare l’imidacloprid con un limite massimo di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, in particolare nei pesci.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, con effetti sulla classificazione degli LMR negli alimenti di origine animale. In concreto, riguarda l’imidacloprid e la sua inclusione nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per la specie animale "pesci"; il LMR è riferito a muscolo e pelle in proporzioni naturali. Non emergono esclusioni specifiche nel testo, oltre al fatto che la misura è circoscritta alla modifica dell’allegato del regolamento sui residui veterinari.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per l’imidacloprid

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La Commissione, sulla base del parere dell’Agenzia europea per i medicinali, inserisce l’imidacloprid nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e ne fissa l’LMR per i pesci.

Contesto normativo e presupposti

Il regolamento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina le procedure comunitarie per la determinazione degli LMR delle sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare. In particolare, il considerando richiama l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, secondo cui il LMR deve essere stabilito con regolamento, e l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17 come base giuridica dell’atto di esecuzione.

Valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali

Il testo precisa che l’imidacloprid non era ancora presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Una domanda di determinazione di LMR era stata presentata all’Agenzia europea per i medicinali per i salmonidi; sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’Agenzia ha raccomandato di fissare un LMR per l’imidacloprid nei salmonidi, applicabile a muscolo e pelle in proporzioni naturali. Successivamente, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia ha ritenuto opportuno estrapolare tale LMR a tutti i pesci.

Contenuto sostanziale della modifica

La modifica normativa consiste nell’inserimento, in ordine alfabetico nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, della voce relativa a imidacloprid. La classificazione terapeutica indicata è quella di "agenti antiparassitari/agenti attivi contro gli ectoparassiti". Il residuo marcatore coincide con la sostanza attiva stessa e il tessuto campione è individuato nel "muscolo e pelle in proporzioni naturali".

Dati tecnici dell’LMR

Per i pesci, l’LMR fissato è pari a 600 μg/kg. Nella colonna dedicata alle altre disposizioni, conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009, è indicato "NESSUNA". Non risultano nel testo ulteriori condizioni, deroghe o limitazioni specifiche rispetto a tale classificazione.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento della disciplina degli LMR per l’imidacloprid.

Disposizioni principali

Inserimento dell’imidacloprid nella tabella degli LMR

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato per inserire la voce "imidacloprid" nella tabella 1, con classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

LMR per la specie animale pesci

Per l’imidacloprid è fissato un LMR di 600 μg/kg per i pesci, con tessuti campione "muscolo e pelle in proporzioni naturali". Il residuo marcatore è indicato come "imidacloprid" e nelle altre disposizioni figura "NESSUNA".

Fondamento procedurale e scientifico

La misura si basa sul regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare sugli articoli 14 e 17, nonché sul parere del comitato per i medicinali veterinari dell’Agenzia europea per i medicinali del 9 settembre 2020. L’Agenzia ha raccomandato inizialmente l’LMR nei salmonidi e ha ritenuto opportuno estrapolarlo a tutti i pesci.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti di origine animalemedicinali veterinariresidui di sostanze farmacologicamente attivesicurezza alimentare

Testo integrale

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